Confermata la consueta riduzione contributiva INPS per gli operai edili a tempo pieno (40 ore a settimana) in relazione alle assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica.
Lo stabilisce il decreto interministeriale del 13 dicembre scorso, regolamentato dalla nuova Circolare applicativa INPS del 17 gennaio (la n. 13/2024).
Riduzione contributiva in edilizia
Lo sgravio consiste in una riduzione all’11,50% dell’aliquota contributiva previdenziale e assistenziale dovuta per i periodi di paga da gennaio a dicembre.
Per beneficiarne, il datore di lavoro deve operare nel settore Industria (codici da 11301 a 11305), Artigianato (codici da 41301 a 41305) o in attività con codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Lo sgravio non è cumulabile con agevolazioni contributive spettanti ad altro titolo che non prevedono la cumulabilità.
Come fare domanda all’INPS
Si tratta dell’agevolazione prevista dall’articolo 29 del decreto-legge n. 244/1995, che si ottiene su domanda, previo invio del modulo di autocertificazione dei requisiti Rid-Edil per via telematica tramite Cassetto previdenziale sul sito INPS.
La richiesta va inoltrata entro il 15 maggio 2024.
In base alla procedura, le domande sono controllate in via automatizzata e definite entro un giorno lavorativo.
Per la fruizione del bonus, invece, bisogna poi compilare il flusso Uniemens con il codice 7N per il periodo da gennaio ad aprile 2024. Lo sgravio si riferisce però al periodo che va da gennaio a dicembre 2023.