L’INPS amplia la platea dei destinatari dell’assegno di maternità dello Stato, previsto dal dlgs 151/2001 (articolo 75) e concesso ai genitori lavoratori con contratti atipici e discontinui, per quanto riguarda i titoli di soggiorno per i cittadini dei Paesi extra UE.
Con il messaggio n. 2656 del 5 ottobre 2022, l’Istituto di Previdenza recepisce i requisiti di soggiorno stabiliti dalla legge 238/2031, che permettono l’accesso alla prestazione di maternità erogato a favore delle madri e dei padri sia naturali sia adottivi o affidatari.
Ricordando che per l’anno 2022 l’assegno per ogni figlio è pari a euro 2.183,77 euro (la prestazione viene rivalutata annualmente), l’INPS elenca le categorie dei destinatari per quanto riguarda i titoli di soggiorno in Italia:
- familiari titolari di “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea”;
- familiari titolari di “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”;
- titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani, vale a dire gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Per accedere alla prestazione sono previsti, per la madre e il padre, ulteriori requisiti specificati nei punti 2 e 3 della Circolare INPS n. 143 del 16 luglio 2001.
L’assegno spetta interamente se non è stato corrisposto alcun altro trattamento economico di maternità, mentre viene versato in misura ridotta se l’importo del trattamento di maternità è inferiore a quello dell’assegno.