Una nuova Circolare INPS individua i criteri applicativi per ricalcolare la decorrenza delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in caso di regolarizzazione, intervenuta dopo la domanda di pensione, sia per quanto riguarda la pensione di vecchiaia e anticipata sia per quanto riguarda l’assegno ordinario di invalidità.
Per ogni casistica, si individuano le corrette procedure per il calcolo pensione artigiani e commercianti o dei coltivatori diretti, dopo la regolarizzazione a seguito del riscontro di un difetto contributivo.
Decorrenza pensione di vecchiaia
L’articolo 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155, stabilisce che, nel caso in cui non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti tramite regolarizzazione. Su richiesta dell’interessato, la pensione di vecchiaia scatta dal mese successivo a quello del mese in cui è stata presentata la domanda, sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.
Pertanto, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti, anche nelle casi di regolarizzazione dei contributi che servono per maturare il diritto a pensione, ammessa anche dopo la presentazione della domanda. Resta ferma la facoltà dell’interessato di chiedere che la pensione di vecchiaia decorra dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
=> Calcolo decorrenza pensione
Decorrenza pensione anticipata
Se si riscontra un difetto del requisito contributivo, la domanda di pensione anticipata dovrà essere respinta ma – in seguito alla regolarizzazione della posizione contributiva, effettuando versamenti relativi a periodi privi di copertura contributiva – sarà possibile procedere, su istanza dell’interessato, alla liquidazione del trattamento pensionistico che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione.
In pratica, spiega l’INPS, il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può ancora essere perfezionato anche dopo la domanda di pensione anticipata, purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria. In tali casi, su istanza dell’interessato, la decorrenza della pensione deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello della regolarizzazione, ove sussistano gli altri requisiti e condizioni tra le quali, dove prevista, l’apertura della finestra mobile originaria (per la finestra, in pratica, si fa riferimento alla data di maturazione dei requisiti e non alla regolarizzazione).
Decorrenza assegno di invalidità e pensione di inabilità
Il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può essere perfezionato entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria (vedasi Circolare n. 171 del 1989). In questi casi, la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità o pensione di inabilità scatta dal primo giorno del mese successivo a quello della regolarizzazione, sempre che ricorrano tutti gli altri requisiti sanitari e le condizioni di erogabilità (legge n. 222 del 1984).
Per la verifica del requisito contributivo nel quinquennio precedente la domanda, si utilizza il criterio indicato nella Circolare n. 8 del 13 gennaio 1998: il riferimento temporale per il computo del quinquennio da valutare parte a ritroso dal momento della presentazione della domanda.