Accredito nella busta paga di ottobre del Bonus 200 euro destinato ai beneficiari inizialmente esclusi esclusi dal primo decreto Aiuti e poi ammessi dal DL Aiuti bis: tutte le istruzioni operative per i datori di lavoro sono contenute nella nuova Circolare INPS n.111 del 7 ottobre 2022.
Come per l’accredito di luglio, anche in questo caso il pagamento si effettua in automatico previa dichiarazione del lavoratore di non aver già beneficiato dell’indennità una tantum e di essere stato destinatario di eventi coperti da contribuzione figurativa (cassa inteegrazione, congedi, ecc.).
Vediamo in dettaglio chi sono i nuovi dipendenti beneficiari e le istruzioni per il pagamento del bonus 200 euro a ottobre.
Bonus 200 euro nella busta paga di ottobre
I lavoratori destinatari del Bonus 200 euro (seconda tranche di erogazione) sono quelli che potevano vantare un rapporto di lavoro a luglio ma che non hanno ricevuto il bonus perchè al momento si trovavano in cassa integrazione, maternità o altro evento integralmente coperto da contributi figurativi INPS, motivo per cui non avevano ricevuto una busta paga relativa alle spettanze del mese da parte del datore di lavoro con l’esonero dello 0,8% richiesto come requisito fondamentale.
Una lacuna normativa colmata successivamente dal Decreto Aiuti bis, che all’articolo 22, comma 1, ha esteso l’indennità una tantum da 200 euro anche a questa platea di lavoratori, per i quali il pagamento del bonus è previsto dunque con la busta paga di ottobre.Come specifica l’INPS, la normativa prevede che l’indennità sia “riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022”.
L’estensione diventa dunque attuativa con il documento di prassi INPS:
Con la retribuzione del corrente mese di ottobre (competenza ottobre 2022), i datori di lavoro, in automatico, devono provvedere a erogare la predetta indennità ai lavoratori che siano in forza nel mese di ottobre 2022, che abbiano avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 (anche con altro datore di lavoro), che siano stati destinatari di eventi – con indennità mensile erogata entro i limiti di cui al comma 121 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – con copertura figurativa integrale dall’INPS fino alla data del 18 maggio 2022 (a causa della quale non hanno beneficiato dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021) e che, infine, non siano destinatari delle indennità di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Requisiti e verifica della spettanza
Restano immutati gli altri requisiti. Pertanto, i datori di lavoro attuali provvederanno al pagamento del bonus ai lavoratori attualmente in forze che non hanno già avuto il bonus a luglio ma che rientrano nei requisti di reddito e non hanno ricvuto altre indennità analoghe.
Per la verifica della spettanza, tuttavia, i datori di lavoro dovranno anche controllare l’effettivo periodo di riconoscimento della contribuzione figurativa INPS: doveva sussistere dal 1° gennaio al 18 maggio 2022, anche se relativa ad eventi sorti prima o dopo.
Il lavoratore, dal canto suo, dovrà presentare l’apposita auto-dichiarazione indicando questa volta le seguenti condizioni:
- di non aver già beneficiato del Bonus 200 euro;
- di essere stato destinatario di eventi con copertura integrale di contribuzione figurativa INPS nel periodo 1° gennaio 2022 – 18 maggio 2022;
- di essere consapevole di non avere diritto all’indennità di ottobre se già destinatario della stessa somma erogata d’ufficio dall’INPS.
In caso di più rapporti di lavoro la dichiarazione dovrà essere presentata al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento.
Come per il bonus di luglio, la compensazione del credito sarà effettuata con il flusso Uniemens relativo alle competenza del mese di ottobre 2022 o con regolarizzazione sul flusso di luglio. Tutti i dettagli nella circolare INPS con le istruzioni operative.