La documentazione medica necessaria per fruire del congedo di maternità flessibile non deve più essere inviata all’INPS, ma consegnata solo al datore di lavoro: il certificato deve attestare che la prosecuzione dell’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza non arrechi rischi per la salute della gestante e del nascituro.
Lo prevede l’Istituto di previdenza, che con la circolare n. 106 del 29 settembre 2022 illustra la nuova modalità semplificata per accedere all’opzione che permette alle donne lavorare anche dopo il settimo mese di gravidanza, astenendosi dal lavoro per 5 mesi dopo il parto.
A utilizzare il congedo di maternità in forma flessibile, posticipando di un mese l’astensione prima del parto al periodo successivo alla nascita del figlio, sono le lavoratrici dipendenti da datori di lavoro del settore privato, così come le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS.
Secondo il nuovo orientamento, che deve essere adottato anche con riferimento alle domande già presentate e in fase istruttoria, le certificazioni sanitarie rilasciate da un medico specialista del SSN o da un medico con esso convenzionato devono essere presentare al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, mentre non è più necessario inviarle all’INPS.
Non è più necessario, infine, produrre all’INPS la dichiarazione del datore di lavoro inerente alla non obbligatorietà della figura del medico responsabile della sorveglianza sanitaria sul lavoro.