Tratto dallo speciale:

Bonus 150 euro: a chi va, quando arriva e come richiederlo

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 24 Settembre 2022
Aggiornato 5 Marzo 2023 08:29

logo PMI+ logo PMI+
Bonus 150 euro nel DL Aiuti ter per redditi fino a 20mila euro, cumulativo con il Bonus 200 euro per autonomi e partite IVA: come funziona e quando arriva.

In Gazzetta Ufficiale il nuovo Bonus 150 euro, una tantum e senza ISEE, previsto dal Decreto Aiuti ter (G.U. del 23 settembre) per chi guadagna fino a 20mila euro: è in arrivo a novembre 2022, in busta paga ai dipendenti e nel cedolino mensile ai pensionati, accreditato in automatico e senza bisogno di richiederlo per questi soggetti, mentre per altre categorie di beneficiari si replicano le regole già previste per il Bonus 200 euro dei primi due Decreti Aiuti.

Il testo del DL Aiuti ter conferma dunque tutte le anticipazioni. Vediamo in dettaglio come funziona il Bonus 150 euro di fine 2022, quali sono i requisiti, come richiederlo e quando arriva.

Bonus 150 euro Aiuti ter

Agli articoli da 18 a 22 del Dl 144/2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre) si conferma la nuova indennità a favore dei lavoratori dipendenti. Questa volta, l’importo è di 150 euro e spetta a chi, a novembre 2022, ha una retribuzione imponibile non superiore a 1.538 euro.

Bonus 150 euro pensionati e lavoratori dipendenti pubblici e privati

Le anticipazioni sul nuovo Bonus 150 euro di fine 2022 erano state fornite dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa di presentazione del Decreto Aiuti-ter, approvato in Consiglio dei Ministri il 16 settembre 2022.

prevediamo un contributo sociale di 150 euro per quei 22 milioni di Italiani circa che nel 2021 guadagnano meno di 20mila euro, inclusi anche gli incapienti.

La conferma è venuta dal testo del Decreto Aiuti ter pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Dunque, la somma una tantum definita un contributo sociale per le famiglie, è accreditato ai singoli cittadini che hanno come requisito un reddito medio basso dichiarato nel 2021 (20mila euro), includendo in tale novero anche gli incapienti, ossia i soggetti che ricadono nella no tax area e che quindi guadagnano meno di 8.145 euro se dipendenti, 8500 se pensionati, 5500 se autonomi occasionali.

  • Per i dipendenti, il requisito di reddito è una retribuzione mensile lorda fino a 1.538 euro (stipendio su 13 mensilità). I lavoratori con busta paga avranno l’accredito nella busta paga con le competenze di novembre, presentando la consueta dichiarazione scritta di non essere titolare di altre prestazioni incompatibili. E i datori di lavoro, come per il primo bonus, recupereranno la somma anticipata in compensazione sui contributi da versare all’INPS.
  • Pr i pensionati, la somma una tantum di 150 euro sarà riconosciuta ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione aventi decorrenza entro il 1° ottobre 2022, purché abbiano avuto nel 2021 un reddito personale non superiore a 20mila euro. In questo caso è tutto automatico e non servono dichiarazioni.

Bonus 150 euro per disoccupati e percettori di Reddito di Cittadinanza

Replicando la logica del Bonus 200 euro, si va a rafforzare il potere d’acquisto di stipendi e pensioni ma anche a compensare i rincari dell’inflazione per i soggetti meno abbienti. Tra questi ci sono anche i disoccupati con sussidio INPS a novembre 2022 e i percettori di Reddito di Cittadinanza purché nel nucleo non ci siano beneficiari di altre indennità.

L’Istituto erogherà i 150 euro ai disoccupati che a novembre percepiranno il sussidio e ai titolari di disoccupazione agricola di competenza 2021 mentre per i titolari di RdC la procedura è analoga a quella percorsa con il bonus 200 euro, per cui si procederà con accredito, previa verifica INPS dei requisiti, ai titolari di sussidio a novembre assieme alla ricarica mensile della card.

Bonus 150 euro per altri beneficiari

Il Bonus 150 euro del Dl Aiuti ter andrà anche ai lavoratori domestici, che entro settembre hanno ancora tempo per richiedere il Bonus 200 euro (in questo caso serve fare domanda). I lavoratori domestici già beneficiari del bonus 200 euro – che alla data di entrata in vigore dell’Aiuti ter (23 settembre 2022), hanno in essere uno o più rapporti di lavoro –  riceveranno senza nuova domanda e senza requisito di reddito la nuova tranche di contributo sociale a novembre, direttamente dall’INPS.

Per gli stagionali e per le altre categorie di beneficiari si ripete la logica del Bonus 200 euro: i lavoratori a termine, stagionali compresi, in forze presso un datore di lavoro nel mese di competenza di novembre 2022 otterranno il Bonus in busta paga, mentre negli altri casi (co.co.co, dottorandi e assegnisti, collaboratori sportivi, intermittenti, spettacolo) bisognerà fare domanda diretta all’INPS o all’ente di riferimento. In particolare, l’INPS dovrebbe erogare il nuovo contributo sociale agli stagionali, i lavoratori a tempo determinato e intermittenti non assunti che, nel 2021 abbiano svolto prestazioni per almeno 50 giornate.

Il bonus sarà automatico per gli stagionali del turismo, terme, spettacolo e sport già beneficiari dell’indennità Covid.

Partite IVA: Bonus 200 euro o 350 euro una tantum

Sentiero più accidentato per autonomi e Partite IVA, che ancora stanno aspettando il Bonus 200 euro della prima tranche di contributo sociale una tantum e che, considerata la platea ristretta ai redditi fino a 20mila euro, per questa seconda erogazione in molti restano fuori. Secondo la bozza del decreto, il dl Aiuti-ter non prevede regole ad hoc per il secondo bonus da 150 euro ma si aggiornano semplicemente gli importi del primo, separando la platea dei beneficiari. In particolare, si procede all’erogazione di una singola indennità una tantum cumulativa dei due bonus, per gli aventi diritto:

  • 350 euro a chi ha avuto redditi fino a 20mila euro,
  • 200 euro a chi ha avuto redditi fino a 35mila euro.

In questo modo resta valido il decreto attuativo ancora atteso in Gazzetta Ufficiale e, semplicemente, si variano gli importi da erogare restando fermi gli altri requisiti e condizioni di accesso già stabiliti: partita IVA e attività avviata con iscrizione INPS o Cassa privata al 18 maggio 2022; alla stessa data almeno un versamento totale o parziale relativo al 2020. Per avere certezze bisogna comunque attendere la pubblicazione del provvedimento.