Firmato il decreto del Ministero del Lavoro che rende attuativa la misura contenuta nel Dl Semplificazioni: per l’attivazione dello smart working nelle aziende private, dal 1° settembre 2022 è sufficiente inviare in via telematica i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, utilizzando la nuova modulistica.
=> Lavoro Agile: scarica il nuovo Modello
Vediamo nel dettaglio come cambiano gli adempimenti per la gestione delle attività svolte da remoto nelle imprese private e con quali decorrenze si modificano le procedure, fermi restando gli obblighi di base di cui alla Legge 81/2017.
Smat Work semplificato dal 1° settembre
La novità legislativa riguarda la comunicazione dell’accordo individuale, ora sostituita dalla semplice trasmissione dei dati sulla prestazione.
Resta comunque obbligatorio sottoscrivere l’accordo individuale (Articolo 23, comma 1 della L. n. 81/2017), che però adesso prevede un nuovo modello da inviare al Ministero.
In questo modo si snelliscono le procedure per i datori di lavoro, in considerazione di un crescente utilizzo dello smart work anche nei giorni presenti.
La soluzione normativa sulla comunicazione, che diventa così strutturale, opera in continuità con quanto previsto dal Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile per il settore privato, sottoscritto con le parti sociali il 7 dicembre 2021, all’epoca pensato per far fronte all’emergenza Covid ma poi dimostratosi efficace anche nella fase di ripartenza.
Lavoro agile: nuovo modello e procedura
Tutti i dettagli della nuova procedura sono contenuti nel decreto del Ministero del Lavoro del 22 agosto 2022, in base al quale è adottato il nuovo modello con le informazioni relative all’accordo di lavoro agile, di cui all’allegato 1 al decreto stesso, da trasmettere con le modalità telematiche di cui all’allegato 2.
Il nuovo modulo (che si può scaricare direttamente da PMI.it) è disponibile anche sul sito web del Ministero, dal portale dei servizi online (https://servizi.lavoro.gov.it.), accessibile con autenticazione SPID e CIE.
N.B.: anche se non si è più tenuti all’invio, il datore di lavoro deve comunque stipulare e conservare l’accordo individuale per cinque anni dalla sua sottoscrizione.
Le nuove disposizioni si applicano agli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dal 1° settembre e restano dunque valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.