Con la circolare n. 4/2022 del 10 agosto 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce chiarimenti, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sul Decreto Trasparenza, forndendo le prime indicazioni interpretative sul DLgs 104/2022 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea“.
Si tratta delle nuove regole in vigore dal 13 agosto, che impongono ai datori di lavori maggiori vincoli in tema di tutela del diritto d’informazione del lavoratore sul proprio contratto e sulle condizioni di lavoro. Per gli inadempienti sono previste sanzioni anche molto pesanti.
In pratica, il diritto d’informazione sul lavoro riconosciuto ai dipendenti privati viene esteso anche a quelli della PA, ai lavoratori in somministrazione, agli intermittenti, ai collaboratori (sia per la collaborazione coordinata e continuativa sia per la collaborazione etero-organizzata), alle prestazioni occasionali, ai lavoratori marittimi e della pesca (regole a parte per i lavoratori domestici).
In particolare, la circolare INL affronta le diverse casistiche e fattispecie, specificando gli obblighi informativi connessi alla instaurazione di ogni nuovo rapporto di lavoro da seguire nei singoli contratti, spiegando nella pratica come si applicano le modifiche al DLgs 152/1997. La nuova disciplina prevede tre livelli di informazione da fornire:
- base (per tutti i rapporti di lavoro);
- digitali (aggiuntive in presenza di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati del lavoro);
- informazioni estere (ulteriormente aggiuntive se il lavoro sia prestato all’estero).
Per i datori di lavoro, l’obbligo di base si assolve consegnando al lavoratore il contratto individuale scritto o copia della comunicazione di instaurazione del rapporto (la cosiddetta CO – Comunicazione Obbligatoria). Per i committenti, l’obbligo informativo va assolto nei limiti di compatibilità in base al tipo di prestazione richiesta. Per le prestazioni occasionali, basta la consegna al lavoratore, anche per via elettronica, di una dichiarazione con le informazioni fornite all’INPS, su piattaforma online.
Per il lavoro domestico (colf o badanti) serve un contratto scritto da consegnare prima al lavoratore, a pena sanzione da 250 a 1.500 euro. Per le prestazioni tramite Libretto Famiglia non sono invece previsti nuovi obblighi.
Tutti i dettagli nella Circolare INL del 10 agosto.