Tratto dallo speciale:

Pensione e Quota 100 in Sanità: cumulabili fino al 2023

di Anna Fabi

Pubblicato 8 Agosto 2022
Aggiornato 13 Dicembre 2022 08:52

logo PMI+ logo PMI+
Cumulabilità fino al 2023 tra pensione Quota 100-102 e incarichi al personale medico e sanitario per emergenza Covid: la proroga nel DL Semplificazioni.

Gli incarichi di lavoro autonomo e parasubordinato per il personale medico e sanitario impiegato nel contrasto alla pandemia COVID-19 restano cumulabili con la pensione Quota 100 e 102 fino alla fine del 2023. Lo prevede la legge di conversione legge del dl 73/2022, il Decreto Semplificazioni, che proroga di 12 mesi la cumulabilità transitoria prevista dal Cura Italia e poi prorogata per i due anni di lotta al Covid.

Quindi, Regioni e Province Autonome possono conferire incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale sanitario del comparto Sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

Gli incarichi possono essere conferiti o prorogati, fino al 31 dicembre 2023 rispetto all’originario termine del 31 dicembre 2022 già prorogato a più riprese, da ultimo con l’articolo 10, commi 5-bis e 5-ter, del 24/2022.

La disciplina transitoria consente al personale della Sanità andato in pensione con la Quota 100 o 102 di cumulare i trattamenti, senza perdere il diritto. In pratica, Quota 100 e 102 sono equiparate alle altre tipologie ordinarie di pensione, come quella di vecchiaia o anticipata, entrambe cumulabili con l’attività pro Covid.

C’è invece incumulabilità con il trattamento previdenziale dei lavoratori precoci (41 anni di contributi) e per l’APE sociale. I dettagli applicativi restano quelli previsti dalla circolare INPS 172/2021.

Il documento di prassi chiarisce anche le particolari regole che si applicano ai titolari di pensione di vecchiaia a cui venga proposto un contratto a termine: il lavoratore può scegliere se continuare a incassare la pensione oppure prendere lo stipendio e sospendere il trattamento per i mesi corrispondenti al contratto.