In Attuazione della direttiva UE 2019/1158 sulla conciliazione vita lavoro, dal 13 agosto 2022 entrano in vigore nuove tutele, recepite con il Dlgs 105/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 luglio.
Il decreto dispone nuove agevolazioni per genitori e prestatori di assistenza (caregiver familiari), volte a meglio equilibrare la condivisione delle responsabilità familiari tra uomini e donne e dunque a salvaguardare la parità di genere in ambito lavorativo. Salvo ove diversamente specificato, le nuove previsioni di legge si applicano anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
- Il congedo obbligatorio di paternità può adesso essere fruito dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi, per un periodo di dieci giorni lavorativi (non frazionabili in ore) anche in via non continuativa.
- Il congedo parentale del genitore solo è esteso a 11 mesi.
- Il congedo facoltativo retribuito al 30% sale da 6 a 9 mesi (fermi restando i limiti di congedo fruibili dai genitori) ed aumenta ai 12 anni l’età del bambino entro la quale i genitori possono fruire del congedo indennizzato al 30% della retribuzione.
- Per le lavoratrici autonome, il trattamento economico per congedo parentale passa a tre mesi ciascuno entro i primi dodici anni di vita del bambino ed aumenta a 9 mesi il periodo massimo entro il quale i trattamenti economici per congedo parentale possono esse goduti complessivamente da entrambi i genitori.
- Divieto di discriminazioni per i lavoratori che usufruiscono dei benefici della Legge n. 104/1992 e del Dlgs. n. 151/2001.