Presentazione delle domande entro il 9 settembre per il Bonus tour operator e agenzie di viaggio introdotto come misura anti Covid dal DL 4/2022 (Art. 4) tutte le istruzioni sono contenute nella circolare attuativa INPS n.89/2022.
Il provvedimento illustra le condizioni per accedere all’esonero contributivo al 100% ed il metodo di calcolo per quantificare la somma spettante. Il beneficio spetta per un massimo di cinque mesi anche non continuativi, nel periodo di competenza aprile – agosto 2022, fruibile entro il 31 dicembre 2022.
I datori di lavoro aventi diritto (non necessariamente imprese) sono quelli contraddistinti dal codice ATECO 79. L’INPS ha già provveduto ad attribuire loro il codice di autorizzazione (CA) “2J”, che, a decorrere dal mese di giugno 2022, assume il significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”.
la misura di esonero può trovare applicazione per i soli datori di lavoro a cui, in base alle informazioni presenti negli archivi dell’Istituto, è stato attribuito, entro il 30 giugno 2022, il codice di autorizzazione (CA) “2J”.
L’esonero INPS riguarda gli stipendi da aprile ad agosto 2022 e si applica a tutti i contratti di lavoro dipendente, anche in apprendistato.
I datori di lavoro interessati alla fruizione della misura devono presentare domanda entro il prossimo 9 settembre 2022, inoltrando la richiesta di quantificazione dell’agevolazione spettante utilizzando il modulo di istanza online “AT_2TER”, disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, sul sito INPS. Il servizio di presentazione delle domande online è attivo dal 27 luglio.
Possono presentare domanda solo i datori di lavoro a cui entro il 30 giugno l’INPS ha dato il codice “2J”, compilando il modulo “AT_2TER” forniscono le seguenti informazioni: codice fiscale, matricola aziendale, dimensioni aziendali (micro, piccola, media o grande), ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, la forza aziendale media per il periodo aprile 2022/agosto 2022, dichiarazione sul contratto collettivo applicato, specificando se preveda o meno l’erogazione di una mensilità aggiuntiva (quattordicesima) nel periodo aprile 2022/agosto 2022.
L’INPS effettua le verifiche e comunica l’ammontare provvisorio dell’esonero che potrà essere fruito (istanza “accolta provvisoria” o “accolta parziale provvisoria”).