Nel Decreto Lavoro che il Governo sta per licenziare, è prevista la proroga al 2025 del contratto di espansione , che consente prepensionamenti fino a 5 anni prima in determinati casi.
Lo strumento è stato potenziato dalla Manovra 2022 (comma 215 della legge 234/2021) – che ne ha esteso l’ambito di applicazione alle imprese con almeno 50 dipendenti (modificando l’articolo 41 del dlgs 148/2015) – ed è attuato secondo le istruzioni operative di cui alla Circolare INPS 88/2022, su cui è appena intervenuto il Messaggio 1540/2023.
La misura, lo ricordiamo, fa il paio con l’isopensione prorogata fino al 2026 dal Decreto Milleproroghe, che ha prolungato la possibilità di ricorrere a questo secondo strumento per il prepensionamento, in questo caso fino a 7 anni prima.
Le agevolazioni del contratto di espansione
Il contratto di espansione permette di incentivare l’esodo, su base volontaria, di lavoratori a cui mancano al massimo cinque anni alla pensione. L’azienda paga un trattamento pari alla pensione maturata al momento della cessazione del rapporto, fino al momento in cui il lavoratore non raggiunge il requisito pieno per la pensione vera e propria.
Il contratto di espansione prevede anche un’altra possibilità, ovvero quella di utilizzare fino a 18 mesi di cassa integrazione. In entrambi i casi, ci deve essere un piano di rilancio e riqualificazione del personale. L’impresa che sceglie la forma del prepensionamento, deve fare nuove assunzioni (almeno una ogni tre uscite anticipate). E’ sempre necessario che tutti i dettagli siano inseriti in un piano, da presentare la ministero del Lavoro.
Requisiti per la pensione anticipata di 5 anni
L’incentivo all’esodo può riguardare solo lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, a cui mancano al massimo cinque anni alla pensione di vecchiaia o anticipata.
Sono incluse forme specifiche di pensione, come la pensione anticipata di vecchiaia per il personale viaggiante (articolo 3, comma 1, lettera b, decreto legislativo 414/1996), e la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all’80% (articolo 1, comma 8, decreto legislativo 503/1992). Sono invece escluse la Quota 102-103 e l’Opzione Donna (che non rilevano ai fini del computo dei requisiti per lo scivolo pensione.
Per la maturazione del diritto a pensione, si tiene conto degli incrementi delle aspettative di vita. Nel momento in cui viene firmato il contratto di incentivo all’esodo, questi si stimano in via prospettica. Nel caso in cui poi gli effettivi adeguamenti siano difformi da quelli previsti, si applica la differenza, e l’azienda paga il trattamento fino alla prima decorrenza utile della pensione (anche nell’ipotesi in cui sia spostata di qualche mese rispetto a quanto previsto, per effetto appunto degli incrementi delle aspettative di vita).
Il piano di esodo nel contratto di espansione
Per applicare il contratto di espansione bisogna presentare un piano di esodo annuale al ministero. E’ possibile presentarne uno solo per ciascuna annualità. Solo in casi eccezionali, «caratterizzati da platee particolarmente numerose di lavoratori, è possibile prevedere, nel contratto di espansione, due piani di esodo (e, conseguentemente, due diverse date presunte di risoluzione dei rapporti di lavoro) in riferimento alla medesima annualità».
Nel piano vanno indicati il numero massimo di lavoratori interessati e la data di presunta risoluzione del rapporto di lavoro. Quest’ultima, per i piani riferiti al 2023 non può essere successiva al 30 novembre. Il datore di lavoro presenta poi domanda all’INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi versamento della prestazione spettante al lavoratore.
Requisiti dei datori di lavoro
Il datore di lavoro non deve necessariamente essere un’impresa, l’unico paletto è rappresentato dal requisito dimensionale (almeno 50 dipendenti). Il limite dimensionale è riferito sia al singolo datore di lavoro sia alle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con unica finalità produttiva o di servizi, per le quali il calcolo complessivo della forza lavoro deve tenere conto dei lavoratori in forza a soggetti giuridici diversi e autonomi, secondo le modalità di computo indicate nel messaggio 2419 del 25 giugno 2021.
La prestazione è riconosciuti anche utilizzando i Fondi di solidarietà bilaterali, senza bisogno di cambiare il regolamento del Fondo nel caso in cui non preveda questa fattispecie.
I nuovi chiarimenti INPS
In base ai nuovi chiarimenti INPS, si specifica che la stipula del contratto di espansione presuppone un processo di reindustrializzazione e riorganizzazione. Da qui, le nuove assunzioni sono un elemento essenziale per l’acquisizione di nuove figure professionali grazie al ricambio generazionale, che si affianca all’aggiornamento del personale in organico. Pertanto, dispone l’INPS:
per le nuove assunzioni previste nell’accordo è possibile accedere alle misure agevolative anche laddove siano in atto, presso il datore di lavoro, riduzioni dell’orario di lavoro ai sensi dell’articolo 41, comma 7, del decreto legislativo n. 148/2015, non ravvisandosi, in relazione a tale profilo, un effettivo contrasto con la ratio sottesa alla previsione di cui all’articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 150/2015.