Parte l’esonero contributivo per i dipendenti delle cooperative che vengono costituite da lavoratori di aziende in crisi per salvarle (workers buyout). Si tratta di un’agevolazione prevista dalla Legge di Bilancio 2022, a favore delle cooperative che si costituiscono a partire dal primo gennaio 2022, su cui ora interviene l’INPS con il documento di prassi (Messaggio 2864/2022) che rende operativo lo sgravio.
L’esonero contributivo è al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6mila euro annui per ogni lavoratore, per un massimo di 24 mesi (due anni).
Sulla misura prevista dalla Legge di Bilancio (comma 253 della legge 234/2022) è già intervenuta, il 9 giugno scorso, la necessaria autorizzazione UE (la misura è selettiva, di conseguenza deve avere il via libera relativo alla compatibilità con le norme europee sugli aiuti di Stato).
Possono accedere al beneficio le società cooperative che si siano costituite, ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del decreto legge 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 134/2012, vale a dire le società cooperative costituite a decorrere dal 1° gennaio 2022, da lavoratori provenienti da aziende e i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto (workers buyout). A queste società l’INPS ha già dato uno specifico codice di autorizzazione, “8Y”, che, dal mese di giugno assume il seguente significato: “Cooperativa autorizzata all’esonero di cui all’articolo 1, comma 253, legge 234/2021”.
Attenzione: il codice, che sostanzialmente consente di utilizzare l’agevolazione, è stato rilasciato solo alle cooperative che erano già costituite al 30 giugno scorso (è la data in cui ha cessato di avere effetto il Temporary Framework sugli aiuti di Stato UE, quindi rappresenta al momento il limite temporale dell’autorizzazione di Bruxelles).
Le cooperative che intendono utilizzare l’esonero contributivo (devono avere il sopra citato codice “8Y”), presentano domanda utilizzando la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale”, alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Altre agevolazioni”, nella quale dovranno dichiarare la data di costituzione della società cooperativa, la forza lavoro, la retribuzione media mensile dei lavoratori dipendenti, l’aliquota contributiva datoriale media applicata e l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.
L’INPS verifica che il codice “8Y” sia stato correttamente attribuito, analizza la coerenza dei dati dichiarati e autorizza l’esonero. Il messaggio INPS dettaglia tutte le procedure di compilazione del flusso Uniemens.