Il taglio della pensione di reversibilità in caso di cumulo con altro reddito del beneficiario non può essere più alta del reddito stesso: lo ha stabilito la Corte Costituzionale con una sentenza del 2022 ora recepita dall’INPS, con Circolare n.108 del 22 dicembre 2023.
L’Istituto procederà pertanto al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici interessati, con il ricalcolo delle spettanze.
Ricalcolo pensioni di reversibilità cumulate con altro reddito
In recepimento della sentenza l’INPS introduce un tetto alle decurtazioni della pensione di reversibilità a fronte di un reddito aggiuntivo, fino a concorrenza di tali redditi, integrando in questo senso la legislazione vigente.
Questo perché la Corte Costituzionale ha definito illegittima è la legge 335/1995 nella parte in cui, in caso di cumulo tra pensione ai superstiti e redditi aggiuntivi non prevede un limite alla decurtazione effettiva, rapportato alla concorrenza dei redditi stessi.
Il punto controverso riguarda i parametri utilizzati per stabilire le percentuali di decurtazione della pensione di reversibilità a fronte di redditi aggiuntivi del beneficiario, indicati nella Tabella F allegata alla legge 335/1995, che prevedono quanto segue:
- con reddito fino a tre volte il trattamento minimo INPS, la pensione è interamente cumulabile con i redditi del beneficiario;
- con reddito superiore a tre volte il minimo INPS, la pensione è cumulabile per il 75% con i redditi del beneficiario (riduzione del 25%);
- con reddito superiore a quattro volte il minimo INPS, la pensione è cumulabile per il 60% con i redditi del beneficiario (riduzione del 40%);
- con reddito superiore a cinque volte il minimo INPS, la pensione è cumulabile per il 50% con i redditi del beneficiario (riduzione del 50%).
Regole sul tetto al taglio pensione
Il trattamento derivante dal cumulo non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe se il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce precedenti.
Tuttavia, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale, la decurtazione non può comportare una riduzione superiore ai redditi percepiti. Di conseguenza, le pensioni ai superstiti in cumulo con redditi del beneficiario devono essere definite secondo tale criterio.