Per i dipendenti di aziende private a tempo parziale ciclico nell’anno 2021 e 2022 è ancora possibile ottenere l’indennità una tantum (Bonus 550 euro part-time ciclico) pari a 550 euro seguendo le istruzioni fornite dall’INPS, nel messaggio 491/2024, relative al riesame delle istanze respinte e pervenute entro lo scorso 15 dicembre.
L’indennità una tantum è concessa ai lavoratori con contratto part-time caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese ma in via continuativa, non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane.
In caso di domanda rigettata in seguito a verifica automatizzata, è possibile presentare richiesta di riesame entro 120 giorni a decorrere dal 5 febbraio 2024, indicando la motivazione e inviando apposita documentazione compronvante il diritto al bonus.
Per farlo, bisogna accedere al portale INPS con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE o CNS) e seguire percorso: “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” / “Utilizza lo strumento” / “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico” / “Dati della domanda” / “Chiedi riesame”.
Vediamo a chi spetta e come chiedere il riesame della domanda in caso di rigetto.
Cos’è e come funziona il bonus 550 euro part time
Il Bonus part time ciclico (art. 2-bis del Decreto Aiuti) si configura come un aiuto economico per i lavoratori dei settori Commercio, Turismo e Servizi con retribuzioni discontinue.
Nella pratica, lo strumento è costituito da un’indennità una tantum pari a 550 euro, che spetta ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico (secondo la norma originaria era solo verticale) con periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane.
Il contratto di lavoro a tempo parziale ciclico (multi-periodale) prevede che la prestazione lavorativa sia effettuata soltanto alcuni giorni del mese o soltanto alcuni mesi dell’anno. Questa articolazione del contratto fa sì che per per diversi giorni (quando non addirittura per diversi mesi), non spetti lo stipendio.
Requisiti Bonus nel DL 145/2023
A queste regole di base si sono aggiunte nel tempo quelle previste dal Decreto Fiscale 145/2023, con estensione della platea a tutti i lavoratori con part-time ciclico che, nel periodo indicato dalla norma originaria, avevano subito un’interruzione dell’orario di lavoro pari ad almeno un mese:
lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.
L’interpretazione autentica sui requisiti fornita dal DL 145/2023 aveva dunque prodotto una riapertura del termini per le domande di indennità una tantum ai vecchi beneficiari che non avevano fatto richiesta, in considerazione della spettanza in tutti i casi di interruzione dell’orario di lavoro per almeno un mese.
Quali sono i requisiti per il bonus 550 euro part time
Il Bonus part time ciclico, spetta a coloro che non sono titolari di un altro rapporto di lavoro dipendente, non percepiscono NASpI o pensione e sono dipendenti di datori di lavoro del settore privato.
Per ottenere il bonus da 550 euro, il contratto deve aver previsto periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, complessivamente tra 7 e 20 settimane (inteso come “periodo continuativo di non lavoro” di almeno un mese e, complessivamente, come periodo di non lavoro non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20). L’INPS parla infatti di:
titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti o orizzontali, purché tali rapporti di lavoro siano caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.
Può dunque essere prevista quindi anche una sola interruzione annua, che copra la durata minima richiesta per legge.
NB: Il periodo continuativo di un mese si intende come arco temporale di quattro settimane (parametrato in giornate per gli assicurati del Fondo Spettacolo).
Bonus 550 euro part time solo su domanda
Il sussidio non è automatico ma bisogna presentare richiesta in base all’annualità di riferimento. Dopo l’estensione della platea dei beneficiari, l’INPS aveva aggiornato la piattaforma per le domande 2022 non presentate o trasmesse, sia per le domande 2023, che accedevano al rifinanziamento della misura.
Il servizio è raggiungibile alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” del sito INPS, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” scegliendo tra:
- Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2022;
- Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2023.
NB: hanno dovuto presentare entrambe le domande (per l’anno 2022 e per l’anno 2023) coloro che, avendone i requisiti, in precedenza non avevano fatto alcuna richiesta.
Chi aveva fatto domanda ed aveva subito un rigetto ora può proporre richiesta di riesame.
Come verificare il riconoscimento del bonus part-time
Gli stati delle richieste di bonus part-time da 550 euro sono disponibili nella sezione “Dati della domanda”, mentre il provvedimento con l’esito e le eventuali motivazioni di rigetto sono presenti nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.
Le domande inviate a dicembre 2023, lo ricordiamo, riguardavano sia l’accesso alla prima edizione della emissione (coloro i quali non avevano mai fatto domanda o si erano visti rigettare la richiesta perché non rientravano nella nuova definizione fornita quest’anno dall’INPS per la platea degli aventi diritto) sia per i nuovi beneficiari dell’edizione 2023.
Come e quando chiedere il riesame della domanda
Nel nuovo Messaggio n. 491 del 5 febbraio 2024, l’INPS ha fornito anche le istruzioni per la domanda di riesame nel caso si sia ricevuto una reiezione della propria istanza di bonus. Nel farlo, bisogna allegare i motivi del rigetto (Allegato n. 1 per le domande dell’anno 2022 e Allegato n. 2 per le domande dell’anno 2023).
Basta utilizzare la funzione “Chiedi riesame” nella sezione “Dati della domanda”, allegando la documentazione a supporto della motivazione per la quale si richiede il riesame (attraverso il link “Allega documentazione”).
Il termine per proporre riesame è di 120 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio (o dalla conoscenza della rigetto, se successiva).