Per il periodo dal 1° aprile fino al 30 giugno 2022, l’INPS riconoscerà le tutele ai lavoratori fragili facendo riferimento, previa valutazione medico legali delle Strutture territoriali, alle patologie individuate dal DM 4 febbraio 2022.
Dunque, non si terrà conto delle limitazioni imposte in data successiva (assieme al decreto di proroga). Il chiarimento è stato fornito con il nuovo messaggio 2622/2022 del 30 giugno 2022, acquisito il parere del Ministero del Lavoro.
Dunque, il riferimento resta il decreto del 4 febbraio 2022 del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e il Ministro per la Pubblica Amministrazione, denominato “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”, (G.U. Serie Generale n. 35 dell’11 febbraio 2022).
Ai fini del riconoscimento della tutela, inoltre, si conferma la necessità del possesso della “certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita” o del “riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.