APE Sociale e volontario, Indennizzo Commercianti IndCom, incentivo all’esodo pensione, assegni straordinari a carico dei fondi di solidarietà, indennità mensile del contratto di espansione: sono i trattamenti di accompagnamento alla pensione che danno diritto al bonus 200 euro pensionati.
La precisazione è contenuta nella circolare INPS 37/2022, che fornisce le indicazioni operative relative all’indennità una tantum prevista dal decreto Aiuti.
Bonus 200 euro ai pensionati, requisiti
Il Bonus 200 euro ai pensionati prevede i requisiti contenuti nel comma 1 dell’articolo 32 del dl 50/2022. I titolari di prestazione pensionistica non devono presentare nessuna domanda, sarà direttamente l’INPS a versare il bonus con la pensione di luglio. I requisiti fondamentali sono due:
- residenza in Italia: deve essere tale alla data del primo luglio 2022;
- reddito massimo di 35mila euro: sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Tipologie di pensione ammesse
Sono comprese tutte le tipologie di pensione, sia dirette sia ai superstiti (pensione di reversibilità), sia a carico dell’INPS sia a carico di altri enti di previdenza obbligatoria. Attenzione: se ci sono diversi contitolari di pensione di reversibilità, i 200 euro spettano a tutti (in misura intera, previa verifica reddituale).
Non spetta, invece, ai titolari di pensioni estere o di organismi internazionali, di pensioni e rendite facoltative (ad esempio, le pensioni del Fondo di Previdenza degli Sportivi – SPORTASS o i trattamenti a carico del Fondo casalinghe e casalinghi), di vitalizi erogati nei confronti di coloro che hanno svolto incarichi presso assemblee di natura elettiva cessati dall’incarico, nonché titolari di rendite (ad esempio, INAIL, IPSEMA).
Sono compresi anche tutti i trattamenti assistenziali:
- pensione di inabilità, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5;
- assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971;
- pensione, non riversibile, per i ciechi (assoluti o parziali), di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66;
- pensione, non riversibile, per sordi, di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381;
- assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995;
- pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Regole per i titolari di assegno di invalidità
Infine, i 200 euro spettano anche ai titolari di assegno ordinario di invalidità in corso al 30 giugno. L’INPS precisa che, nel caso in cui l’assegno ordinario di invalidità sia in scadenza il 30 giugno 2022, il titolare ha diritto al bonus se il trattamento è confermato senza soluzione di continuità. I titolari di assegno ordinario di invalidità, per i quali alla data del 30 giugno 2022 sia in corso il periodo per esercitare l’opzione per la NASpI o per la DIS-COLL, prendono i 200 euro se hanno esercitato l’opzione in favore del trattamento pensionistico. In tal caso il pagamento sarà eseguito in tempi successivi. Se invece l’assegno di validità è stato sospeso perché il titolare ha optato per le indennità NASpI o DIS-COLL, che viene già percepita nel mese di giugno 2022, saranno destinatari dell’indennità una tantum di 200 euro secondo le modalità previste per chi prende i trattamenti di disoccupazione (in sintesi, non bisogna presentare domanda, ma i tempi di pagamento sono più lunghi, i 200 euro arrivano in ottobre).
Trattamenti di accompagnamento alla pensione
Infine, come detto, ci sono le precisazioni su coloro che ricevono trattamenti di accompagnamento alla pensione (ricompresi nella formulazione del sopra citato articolo 32). Ecco la platea nel dettaglio:
- APE sociale di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni;
- APE volontario di cui agli articoli 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 232/2016, e successive modificazioni;
- Indennizzo Commercianti (IndCom) di cui al D.lgs 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni;
- assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26, comma 9, lett. b), del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148;
- prestazioni di accompagnamento a pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (è l’incentivo all’esodo);
- indennità mensile del contratto di espansione di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del D.lgs n. 148/2015.
Quando e come avviene il versamento
Tutti questi trattamenti, per il diritto al bonus, devono avere decorrenza entro il 30 giugno. Il bonus viene versato in luglio, come a tutti gli altri pensionati. Nel cedolino, sarà riportata la specifica descrizione “Pagamento dell’indennità una tantum articolo 32 decreto-legge n. 50/2022”.
Attenzione: il bonus può essere versato una volta sola, anche a coloro che siano eventualmente titolari di più prestazioni che ne prevedono il diritto. Se un pensionato ha anche un’attività da lavoro, il bonus viene versato con la pensione. Se il pensionato ha un trattamento erogato dall’INPS e un altro da una diversa cassa previdenziale obbligatoria, il bonus viene versato dall’INPS. Se ci sono diverse pensioni versate da enti diversi dall’INPS, pagherà il bonus l’ente a carico del quale risulta il trattamento pensionistico con imponibile maggiore. E’ importante ricordare che i pensionati non devono fare nulla: è sempre l’INPS, anche nei casi di titolarità di più pensioni, a effettuare tutte le verifiche e a coordinarsi con gli altri enti previdenziali.
Comunicazioni INPS ai pensionati
I pensionati che hanno diritto al bonus, possedendo i requisiti di residenza e reddito sopra riportati, vengono avvisati dall’INPS nei seguenti modi:
- nota sul cedolino pensione;
- invio di SMS e/o e-mail se sono stati forniti i contatti;
- notifica mediante App IO;
- notifica nella sezione “MY INPS” del pensionato: qui c’è anche una funzionalità “Verifiche Bonus Decreto Aiuti 2022”, che consente di visualizzare l’esito dell’elaborazione centralizzata, specificando in caso di mancata corresponsione sulla mensilità di luglio 2022 le relative motivazioni. Il pensionato che ritenga che il motivo della mancata erogazione dipenda da dati da aggiornare o integrare (ad esempio, residenza in Italia non comunicata o aggiornamento dati reddituali) può presentare domanda di ricostituzione, indicando le situazioni variate, al fine di ottenere con la prima rata utile, se spettante, l’indennità una tantum.