In dirittura d’arrivo il decreto attuativo dello scivolo pensione, a carico dello Stato, per dipendenti di PMI in situazione di crisi, per l’uscita anticipata dai 62 anni di età, con indennità di accompagnamento alla pensione maturata entro il 2024, di vecchiaia o anticipata. La Manovra 2022 (art. 1, comma 89 e seguenti) ha infatti introdotto una formula di pensione anticipata dai 62 anni per i dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, per il periodo 2022-2024.
Vediamo quali sono le anticipazioni sul decreto e come accedere alla misura.
Pensione anticipata a 62 anni
Per l’attuazione dello scivolo pensione è istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, un fondo da 150 milioni di euro per l’anno 2022 e da 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. I dettagli pratici dell’opzione di uscita anticipata sono contenuti nel decreto di prossima emanazione: le anticipazioni sul provvedimento stanno fornendo i primi dettagli sulla platea delle imprese che rientrerebbero tra quelle ammesse a beneficio e sui lavoratori con i requisiti per la pensione anticipata fino a tre anni prima dei requisiti Fornero.
Quel che già era noto, è che la misura è rivolta ai dipendenti delle PMI che versano in situazione di crisi, purché i lavoratori ai quali si accorda lo scivolo pensione abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni. Si tratta di una delle poche opzioni inserite in Manovra, in attesa di una più corposa riforma pensioni per il 2023, sperando che la concertazione con le parti sociali su questo tema possa rianimarsi in vista della NaDEF di settembre, con le risorse per la prossima Legge di Bilancio.
Scivolo pensione PMI: nuove anticipazioni
Il decreto attuativo (MiSE, MEF e Lavoro) doveva essere emanato entro 60 giorni. Secondo indiscrezioni, il provvedimento starebbe arrivando finalmente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In base alle anticipazioni, potranno accedere (su base volontaria e concordata) ad uno scivolo pensionistico di importo pari al 90% della pensione lorda mensile maturata al momento della domanda, per una durata massima di tre anni rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione, di vecchiaia o anticipata. Significa che la convenienza maggiore è riservata a chi ha 64 anni. A differenza degli incentivi all’esodo, la misura sarebbe senza oneri per i datori di lavoro dal momento che sarebbe l’INPS a farsi carico di versare assegno di accompagnamento e contribuzione figurativa.
Requisiti per PMI e dipendenti
La categoria di PMI ammissibili al beneficio dovrebbe essere la seguente: imprese che occupano mediamente tra 15 e 250 dipendenti; fatturato fino a 50 milioni di euro o totale di bilancio fino a 43 milioni; calo di fatturato nei 12 mesi precedenti di almeno il 30% rispetto alla media 2019. Per quanto riguarda i dipendenti, invece, la condizione è la firma di un accordo aziendale con le rappresentanze sindacali e l’adesione volontaria e consensuale alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Per quanto concerne i requisiti anagrafici, l’uscita anticipata sarebbe riservata ai lavoratori che entro il 31 dicembre 2024 raggiungono l’età della pensione di vecchiaia (67 anni) oppure maturano i requisiti per la pensione anticipata, sempre che al momento dell’uscita abbiano almeno 62 anni. In pratica, si tratta dei lavoratori nati entro il 1957 nel primo caso ed entro il 1962 nel secondo caso.
Importo indennità di accompagnamento
Ai lavoratori che firmano l’accordo di scivolo pensione viene riconosciuto, fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, un’indennità mensile (nel caso spetti, comprensiva di NASpI) pari al 90% di quella già maturata, senza penalizzazioni per il calcolo dell’assegno (retributivo fino periodi fino al 1995 e contributivo per i versamenti a partire dal 1996).
Domanda di scivolo pensione
La domanda di accesso allo scivolo pensione deve essere presentata all’INPS da parte del datore di lavoro, previo accordo sindacale e adesione del lavoratore, almeno 90 giorni prima della risoluzione del rapporto di lavoro. I requisiti dei dipendenti possono essere oggetto di autocertificazione/ autodichiarazione da parte dell’impresa. L’impresa dovrà inviare l’accordo con l’elenco dei lavoratori interessati all’esodo, con l’accettazione della risoluzione consensuale. Le domande saranno valutate in ordine cronologico di ricevimento, con controlli a campione sui requisiti delle imprese.