I lavoratori che ricevono incentivi all’esodo pensione, siglando un accordo di isopensione con il datore di lavoro, hanno diritto alla ricostituzione delle prestazioni di esodo (articolo 4, commi da 1 a 7, legge 28 giugno 2012, n. 92, e articolo 41, comma 5-bis, d.lgs 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni) nel caso in cui percepiscano retribuzioni successive alla cessazione del rapporto ma riferite a precedenti periodi di paga.
Queste somme devono quindi essere incluse nel calcolo della prestazione ai fini della ricostituzione della prestazione, a condizione però che l’ex datore di lavoro ne garantisca il maggiore onere.
Quindi, è sì possibile (previa domanda) procedere alla ricostituzione in caso di contribuzione presente nell’estratto conto contributivo non valutata al momento della liquidazione della prestazione, ma dei costi aggiuntivi di questa (legittima) ricostituzione deve farsi carico l’azienda.
I lavoratori interessati possono presentare richiesta di ricostituzione delle prestazioni di esodo anche via PEC, allegando la dichiarazione del datore di lavoro, timbrata e firmata dal legale rappresentante, con la quale ci si impegna a farsi carico dell’eventuale maggiore onere derivante ricostituzione.
Tutti i chiarimenti del caso sono forniti con messaggio INPS del 18 maggio 2022, n. 2099, che riporta anche il fac-simile della dichiarazione (Allegato n. 1) da inviare assieme alla domanda.