L’Assegno unico da marzo 2022 sostituisce le prestazioni per la genitorialità, compresi ANF (Assegni al Nuclei Familiare) e AF (Assegni Familiari. Tuttavia, questo subentro si applica limitatamente alle famiglie con figli che hanno diritto alla nuova prestazione universale. Tutte le regole di coordinamento fra prestazioni di welfare sono contenute nella circolare INPS 34/2022.
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I nuclei senza figli continuano a percepire i precedenti assegni in busta paga. Con il Messaggio 1921/2022, invece, si fornisce un chiarimento utile per i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro e versano ai dipendenti un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge, in relazione a tutte le tipologie di nuclei familiari che non rientrano nella platea dei beneficiari dell’Assegno unico e universale.
Questi datori di lavoro continuano a essere esonerati dal contributo ex CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari). Di fatto, il Legislatore non è intervenuto sulle disposizioni relative agli obblighi contributivi per questi soggetti, tantomeno con riferimento alle disposizioni che ne disciplinano l’esonero.
Le tipologie di datori esonerati rientrano tra le realtà senza fini di lucro, di cui all’articolo 49, comma 2, della legge 88/1989, e all’articolo 23-bis del decreto legge 663/1979. Quindi, datori di lavoro senza fini di lucro che non appartengano a industria, commercio, artigianato, agricoltura, credito, e gli istituti, enti, ospedali e presidi delle unità sanitarie locali che istituzionalmente erogano prestazioni del Servizio sanitario nazionale o di assistenza sociale.
Per avere l’esenzione, devono garantire un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge in relazione a tutte le tipologie di nuclei familiari che non rientrano nella platea dei beneficiari dell’assegno unico e universale. In pratica, le regole sull’esenzione restano inalterate.