La indennità di disoccupazione NASpI e quella DIS-COLL, in base alla nuova normativa del 2017, sono pienamente compatibili con le somme percepite dai volontari del servizio civile universale, in quanto tale attività non è più assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, e pertanto non è prevista né la sospensione né la cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità.
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Tra l’altro, i compensi riconosciuti erogati agli operatori in servizio civile universale non sono neppure imponibili ai fini previdenziali ed il beneficiario NASpI o DIS-COLL, che durante il periodo indennizzabile svolge il servizio civile universale, non è tenuto a effettuare all’INPS alcuna comunicazione a riguardo.
Le indennità di disoccupazione che invece sono state ridotte negli anni passati a causa della precedente disciplina (Circolare n. 142 del 2015) possono essere oggetto di riliquidazione alla luce della nuova normativa (Dlgs n. 40 del 2017), previa istanza di parte degli interessati.
La riliquidazione può trovare applicazione retroattivamente con il solo limite dei rapporti già esauriti, per effetto di una sentenza passata in giudicato o per il decorso del termine annuale di decadenza sostanziale dall’azione giudiziaria, o della prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione. Per la DIS-COLL, il termine di prescrizione deve considerarsi quello decennale.