L’INPS fa il punto sull’erogazione dell’Assegno Unico e universale per i figli a carico ai percettori del Reddito di Cittadinanza: con la nuova circolare 53/2022 elenca i requisiti, i beneficiari, le maggiorazioni, gli importi, le modalità di accredito dell’integrazione Rdc/AU e la decorrenza della prestazione.
Assegno Unico e Reddito di Cittadinanza
Dal 1° marzo 2022, l’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) è il nuovo beneficio economico erogato ogni mese ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ogni anno e il mese di febbraio dell’anno successivo. L’importo spettante varia in base al reddito e all’ ISEE al momento della domanda. I nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza ricevano invece l’Assegno unico in automatico, integrato con RdC in forma di quota supplementare, senza bisogno di presentare domanda.
Verifica requisiti Assegno per RdC
- I requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno sono assorbiti da quelli più restrittivi del Reddito di Cittadinanza;
- il requisito della residenza fiscale in Italia è assorbito dalla verifica preventiva di residenza sui percettori di RdC.
- il requisito dei figli a carico, si intende riferito ai figli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE.
Individuazione dei beneficiari
- Per ogni figlio minorenne a carico nel nucleo familiare indicato ai fini ISEE e, per i nuovi nati, dal settimo mese di gravidanza;
- per ogni figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età, che soddisfi almeno una delle condizioni previste (frequenti un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea; svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale);
- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Ai fini dell’integrazione RdC/AU, l’INPS individua i nuclei che abbiano diritto, senza necessità di domanda. Nel caso di genitori separati o naturali non conviventi, il genitore che ha l’affido condiviso di uno o più figli nel nucleo familiare dell’altro genitore percettore di RdC, per ottenere la sua quota del 50% di Assegno Unico, deve presentare autonoma domanda.
L’individuazione dei figli che rientrano nell’AU è effettuata in base a quanto contenuto nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, considerando gli indicatori ISEE ordinario, corrente e minorenni. L’Istituto effettuerà i controlli attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate con quelle presso gli uffici anagrafici dei Comuni e con ogni altra informazione utile per individuare omissioni o dichiarazioni mendaci.
Dovranno invece essere comunicate all’INPS, tramite modello Rdc-Com/AU, (ancora non disponibile) le informazioni sul nucleo familiare percettore di Rdc non in possesso dell’INPS, autocertificando:
- la presenza nel nucleo di figli maggiorenni a carico con i requisiti per l’Assegno Unico
- la presenza nel nucleo di figli minorenni a carico non valorizzati correttamente nella DSU (indicati con la lettera “P” e non con la lettera “F” nel quadro A della DSU);
- la presenza nel nucleo di madre di età inferiore a 21 anni non valorizzata nella DSU;
- gli esercenti la responsabilità genitoriale per ciascun figlio, ad esempio nei nuclei con un solo genitore;
- l’esistenza di un provvedimento di affidamento in capo al dichiarante diverso dal genitore (nonno, zio, fratello, ecc.).
In caso di nuova DSU per comunicare la nascita di un figlio, saranno corrisposti i ratei di integrazione Rdc/AU arretrati dal settimo mese di gravidanza.
Diritto alle maggiorazioni
Le maggiorazioni dell’Assegno Unico si applicano anche all’integrazione RdC/AU alle condizioni previste dalla legge, erogate sulla base delle informazioni nella DSU ad eccezione di quella per entrambi i genitori che lavorano alla data di decorrenza del beneficio, per la quale sarà necessario presentare l’autocertificazione tramite il modello “Rdc-Com/AU” e di quella per famiglie fino a 25mila euro di ISEE che nel 2021 percepivano gli ANF.
Erogazione, decorrenza, prelievo
L’Assegno unico come integrazione RdC/AU decorre dal mese di marzo 2022, con pagamento dal mese di aprile 2022, con le relative maggiorazioni, ai nuclei familiari le cui informazioni sono già in possesso dell’INPS. Gli importi dell’integrazione RdC/AU, in realtà, sono sempre corrisposti il mese dopo a quello di liquidazione della rata del RdC, in modo da consentire all’Istituto di verificare la sussistenza del diritto e quantificare l’importo spettante.
Per la quota parte spettante in base alle autodichiarazioni rese tramite il futuro Modello RdC-Com/AU, inoltre, il pagamento sarà successivo.
Gli esiti delle integrazioni Rdc/AU saranno consultabili sul sito INPS, consultando il servizio web “Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza” nella sezione “Lista domande ed esiti” (dettaglio esiti delle singole domande).
Limitatamente ai soli accrediti riguardanti l’integrazione Rdc/AU, potrà essere superato il limite di prelievo mensile previsto, pari a 100 euro mensili per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, ma sempre entro il limite giornaliero di 600 euro, previsto per tutte le Carte “PostePay”.
Importo RdC/AU ed esempi
L’importo dell’integrazione RdC/AU è calcolato con la seguente formula (eventuali valori negativi sono equiparati a zero): Integrazione Rdc/AU = (Integrazione Rdc/AU per figli maggiorenni a carico) + (Integrazione Rdc/AU per figli minorenni a carico)
=> Calcolo Reddito di Cittadinanza
L’integrazione Rdc/AU minorenni a carico è data dalla seguente formula: Integrazione Rdc/AU per figli minorenni a carico = max (0; Importo teorico AU figli minorenni – Quota Rdc figli minorenni a carico). La quota Rdc minorenni a carico nel nucleo familiare è calcolata con la formula: Quota Rdc figli minorenni = ImportoRdc*[(scala di equivalenza figli minorenni a carico)/(scala di equivalenza totale)]
Per l’integrazione Rdc/AU figli maggiorenni a carico, si applica la formula: Integrazione Rdc/AU per figli maggiorenni a carico = max (0; Importo teorico AU figli maggiorenni – Quota Rdc figli maggiorenni a carico). La quota Rdc figli maggiorenni = ImportoRdc*[(scala di equivalenza figli maggiorenni a carico)/(scala di equivalenza totale)]
Esempi di calcolo integrazione Rdc/AU
Esempio 1: nucleo Rdc composto da dichiarante, coniuge e due figli minori (scala di equivalenza Rdc 1,8) con indicatore ISEE inferiore a 9.360 euro e beneficio mensile di 500 euro.
- Importo teorico AU in relazione alla fascia di valore ISEE, al numero e all’età dei figli a carico= 175*2= 350 euro
- Quota Rdc figli minorenni a carico = importo Rdc*(scala di equivalenza figli minorenni a carico / scala di equivalenza totale) = 500*(0,4/1,8) = 500*0,22= 111,11
- Integrazione Rdc/AU = Importo teorico AU figli minorenni– Quota Rdc figli minorenni a carico = 350-111,11= 238,89 euro.
Esempio 2: nucleo Rdc composto da dichiarante, coniuge e tre figli minori (scala di equivalenza Rdc 2,0) con indicatore ISEE inferiore a 9.360 euro e beneficio mensile di 700 euro.
- Importo teorico AU in relazione alla fascia di valore ISEE e al numero di figli a carico, a cui si aggiungono 85 euro di maggiorazione per la presenza di un figlio oltre al secondo = (175*3) + 85= 610 euro
- Quota Rdc figli minorenni a carico = importo Rdc*(scala di equivalenza figli minorenni a carico / scala di equivalenza totale) = 700*(0,6/2) = 700*0,3= 210
- Integrazione Rdc/AU = Importo teorico AU figli minorenni– Quota Rdc figli minorenni a carico = 610-210 = 400 euro.
Esempio 3: nucleo Rdc composto da dichiarante (genitore solo) e tre figli a carico di cui uno minorenne, uno maggiorenne, con età inferiore ai 21 anni, e uno con età superiore ai 21 anni e disabilità (scala di equivalenza Rdc 2,0), con indicatore ISEE inferiore a 9.360 euro e beneficio mensile di 800 euro.
- Importo teorico AU in relazione alla fascia di valore ISEE e al numero di figli a carico= 430 euro in base agli importi di: 175 euro per figlio minore a carico; 85 euro per figlio maggiorenne a carico con età inferiore ai 21 anni; 85 euro per figlio maggiorenne a carico con età superiore ai 21 anni e disabilità a carico.
- Importo teorico AU minorenni = 175 euro;
- Importo teorico AU maggiorenni = 170 euro
Quota Rdc figli minorenni a carico = importo Rdc*(scala di equivalenza figli minorenni a carico / scala di equivalenza totale) = 800*(0,2/2) = 800*0,1= 80
Quota Rdc figli maggiorenni a carico = importo Rdc*(scala di equivalenza figli maggiorenni a carico / scala di equivalenza totale) = 800*(0,8/2) = 800*0,4= 320
Integrazione Rdc/AU minorenni = Importo teorico AU minorenni – Quota Rdc figli minorenni a carico = 175 – 80 = 95
Integrazione Rdc/AU maggiorenni = Importo teorico AU maggiorenni – Quota Rdc figli maggiorenni a carico = 170 – 320 = – 150 (valore negativo considerato 0)
Integrazione Rdc/AU (Integrazione Rdc/AU per figli maggiorenni a carico) + (Integrazione Rdc/AU per figli minorenni a carico) = 95 + 0 = 95 euro.
Decadenza, revoca, riesame, termine e sospensione Rdc
La revoca o decadenza del Rdc comportano l’interruzione dell’integrazione Rdc/AU sulla Carta Rdc. In tale ipotesi, gli aventi titolo dovranno presentare apposita domanda (anche in caso di domanda di rinnovo del Rdc qualora la prestazione sia terminata), con decorrenza dalla mensilità successiva alla cessazione del Reddito di Cittadinanza.
Ad ogni modo, al termine di ogni anno di competenza dell’Assegno unico (febbraio), in via automatizzata, sarà effettuato un conguaglio a consuntivo su quanto versato secondo il principio di cassa, per riconoscere le mensilità non fruite o per recuperare eventuali indebiti.
La sospensione del pagamento del Rdc per qualunque motivo, determina la sospensione dell’integrazione Rdc/AU. In caso di riattivazione del Rdc, sarà riattivata l’integrazione e, i ratei non corrisposti, saranno liquidati a titolo di arretrati.
Per approfondimenti: circolare INPS 53/2022