Nuovi chiarimenti INPS sulle maggiorazioni all’Assegno unico universale (AUU) nel caso di figli maggiorenni e genitori separati: con il Messaggio 1714 del 20 aprile 2022, l’Istituto di Previdenza illustra alcuni casi particolari in merito al beneficio economico annuo attribuito ai nuclei familiari su base mensile, con importo variabile in base all’ISEE.
Maggiorazione genitori lavoratori
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, spetta una maggiorazione dell’Assegno unico per ciascun figlio minorenne pari a 30 euro mensili se l’ISEE è pari o inferiore a 15.000 euro, per poi ridursi gradualmente fino ad azzerarsi con 40mila euro di ISEE.
Nuovi chiarimenti
- La maggiorazione spetta anche ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi, braccianti e stagionali. La maggiorazione non può invece essere richiesta in caso di nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore.
- Rilevano i redditi da lavoro dipendente o assimilati, da pensione, da lavoro autonomo o d’impresa, NASpI e DIS-COLL posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno. Rileva anche il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia.
Maggiorazione nuclei numerosi
La maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo, di importo pari a 85 euro mensili, spetta in misura piena con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e che si riduce a 15 euro quando si arriva a 40mila, oltre la cui soglia rimane costante. Inoltre, è prevista una maggiorazione forfettaria con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
Nuovi chiarimenti
- Laddove ve siano presenti nel nucleo familiare figli con genitori diversi, le maggiorazioni spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli. Esempio – nucleo di 4 figli di cui solo 3 con gli stessi genitori nel nucleo: la maggiorazione spetta al 100% al genitore di tutti e 4 figli presenti nel nucleo.
- Sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole ISEE, anche se alcuni di essi non hanno diritto all’Assegno Unico.
- In mancanza di ISEE, la composizione del nucleo familiare si auto-dichiara con le medesime regole valide per l’ISEE. Esempio – figlio di 27 anni convivente con genitori e 3 fratelli minori: non beneficia dell’Assegno Unico ma concorre alla composizione del nucleo familiare a cui spetta la maggiorazione per i 4 figli.
Con un successivo Messaggio, l’INPS renderà noto il rilascio della funzionalità nel modello di domanda che consentirà di dichiarare, nell’autocertificazione, il numero di eventuali ulteriori figli non compresi nella domanda ma comunque a carico e facenti parte del nucleo ISEE (ai fini del calcolo delle maggiorazioni).
Assegno Unico per genitori separati
L’Assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se c’è affidamento esclusivo del giudice o anche tramite accordo scritto tra le parti. L’assegno viene erogato a un solo genitore se il giudice ha disposto che dopo la separazione uno solo dei due fruisca di contributi pubblici. Nei casi appena riportati (esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo, provvedimento del giudice sui contributi pubblici, accordo fra le parti) il richiedente chiede l’erogazione dell’AUU al 100%.
=> Assegno unico: la domanda per genitori separati
Nuovi chiarimenti
- Se l’Assegno Unico viene già erogato con ripartizione al 50%, il genitore può chiedere la modifica delle modalità di erogazione, integrando la domanda online e chiedendo il pagamento al 100%.
- In sede di prima domanda e/o modifica di una domanda già presentata, non è richiesto di allegare alcuna documentazione comprovante il diritto (accordo scritto tra le parti, decreto di separazione, sentenza di separazione o di divorzio).
- L’altro genitore potrà chiedere alla Struttura INPS competente il riesame della ripartizione, trasmettendo idonea documentazione a comprova. Queste domande non saranno più modificabili dall’altro genitore o dal Patronato; solo il richiedente potrà in un momento successivo modificare la scelta qualora cambino le condizioni giuridiche.
Assegno Unico figli maggiorenni
L’Assegno Unico spetta per tutti i figli minori e solo a determinate condizioni anche ai maggiorenni fino a 21 anni, purché tali requisiti sussistano già al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione.
Nuovi chiarimenti
- I maggiorenni conviventi con uno o entrambi i genitori e che lavorano con reddito fino a 8mila euro, sono parte del nucleo familiare ai fini ISEE a prescindere dal carico fiscale ed il loro reddito complessivo ai fini IRPEF è dato dalla somma di tutti quelli imponibili, al lordo degli oneri deducibili e di eventuali detrazioni spettanti (come ad esempio i redditi da locazione).
- I figli maggiorenni non conviventi con alcun genitore, possono comunque fare parte del nucleo se hanno un un’età inferiore a 26 anni, sono a carico e non sono hanno famiglia propria. Il carico scatta se: nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo non è superiore alla soglia di euro 4.000; nell’anno di riferimento dell’AUU, il reddito complessivo lordo presunto non supera l’importo pari a euro 8.000.
- Il limite di reddito non si applica per i figli maggiorenni disabili.
- Il figlio maggiorenne in affidamento temporaneo fino ai 21 anni, può scegliere di fare nucleo a sé stante o parte del nucleo familiare dell’affidatario, presentando direttamente o per il tramite dell’affidatario la domanda di AUU.
=> Assegno Unico anche ai figli maggiorenni non conviventi
Assegno Unico neo-maggiorenni
Nel caso di figli che diventano maggiorenni dopo aver trasmesso la domanda (ma entro il 28 febbraio dell’anno successivo), il figlio può presentare una nuova richiesta di Assegno Unico per conto proprio, che fa decadere quella precedente del genitore e comporta l’erogazione della prestazione diretta, limitatamente alla quota spettante al singolo figlio neo-maggiorenne.
Nuovi chiarimenti
Se resta inoltrata la sola domanda del genitore, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno, viene messa in stato “Evidenza” per consentire l’integrazione delle dichiarazioni sulle ulteriori condizioni necessarie per i figli maggiorenni di età inferiore a 21 anni: il genitore entra nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, selezionando la scheda relativa al figlio neomaggiorenne e accede alla nuova pagina, nella quale dovrà selezionare la presenza di una delle condizioni previste; a domanda integrata sarà posta nuovamente in istruttoria per le necessarie verifiche, con successivo riconoscimento degli arretrati a partire dal mese successivo a quello della maggiore età.