La direttiva dell’Unione Europea 2019/1152 volta a per garantire condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili in tutti gli Stati membri, ha introdotto nuove regole e diritti per i lavoratori anche per quanto riguarda i contratti di lavoro.
Recependo tale direttiva, il Governo ha approvato il 31 marzo uno schema di decreto legislativo che impone in Italia norme più restrittive in merito al periodo di prova (articolo 7), introducendo nuovi vincoli soprattutto nell’ambito dei contratti di lavoro a tempo determinato.
Il dlgs è stato inviato alle Camere per acquisire il necessario parere. Ecco si seguito cosa prevede.
Durata periodo di prova
L’ordinamento nazionale prevede che il periodo di prova non superi la durata di sei mesi, lasso di tempo che può essere inferiore se previsto dai contratti collettivi ma che non può essere superato (articolo 7, comma 1 del dlgs italiano). La direttiva comunitaria (all’articolo 8), invece, apre alla possibilità di proroga in via eccezionale, nel caso in cui la natura dell’impiego o lo permetta o lo renda necessario nell’interesse del lavoratore.
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, il principio comunitario dispone che la durata del periodo di prova debba essere proporzionale alla durata del contratto e alla natura dell’impiego. Non solo: dovrebbe essere proporzionata anche alle mansioni da svolgere in relazione alla natura per l’impiego.
Proroga periodo di prova
In merito alle assenze che possono consentire la proroga del periodo di prova, queste devono essere calcolate in modo proporzionale e solo in caso di malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori. Non sono previste deroghe o slittamenti in caso di assenze per ferie, permessi, Legge 104 o altro.
=> Periodo di prova e patto di non concorrenza
Esenzione prova
La direttiva UE specifica anche che, in caso di rinnovo di un contratto per la stessa funzione e gli stessi compiti, il rapporto di lavoro non debba essere soggetto a un nuovo periodo di prova. Nessuna novità su questo punto, dunque, trattandosi di un tema già chiarito e convalidato dalla giurisprudenza, sia per i contratti a termine sia per quelli a tempo indeterminato.