Anche per il 2022 le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria sono esonerate dal pagamento delle quote del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), purché abbiano usufruito della CIGS negli anni 2019, 2020 e 2021. Le impese beneficiarie dell’esonero non sono tenute neanche al pagamento del ticket di licenziamento.
Esonero TFR per fallimento dopo CIGS
Come si legge nel messaggio n° 1400 del 29 marzo 2022, la norma si applica alle sole società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria destinatarie di provvedimenti di concessione della CIGS, limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale.
L’esonero dal TFR per imprese fallite in CIGS, inizialmente stabilito solo per il 2020 e il 2021 (articolo 44 del dl 109/2018), è stato infatti prorogato al 2022 e l’INPS ne ha fornito le istruzioni operative.
Come richiedere l’esonero TFR
Per fruire degli esoneri, i curatori fallimentari o i commissari straordinari sono tenuti a inoltrare all’INPS la specifica domanda di ammissione all’esonero, utilizzando esclusivamente il modulo di istanza online predisposto dall’Istituto nella sezione “Portale Agevolazioni” del sito ufficiale.
Si utilizza il servizio “TFR: pagamento diretto Fondo Tesoreria, pagamento diretto quota maturata in CIGS, dichiarazione del responsabile procedura concorsuale Fondi Garanzia”, scegliendo “TFR su CIGS” e indicando il decreto di autorizzazione. E’ possibile effettuare un’unica richiesta di pagamento per tutti i lavoratori dell’azienda.
La domanda si presenta dal giorno successivo alla scadenza del trattamento di integrazione salariale straordinaria. I lavoratori, cesseranno quindi il rapporto di lavoro.
Pagamento INPS delle quote TFR
L’INPS verserà il TFR ai dipendenti che sono stati messi in cassa integrazione delle aziende in crisi e che si sono avvalse dell’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto. A seconda dell’azienda e del lavoratore, provvederà a trasferire le quote di trattamento di fine rapporto nei fondi di previdenza o direttamente al dipendente. La liquidazione delle quote TFR (versamento o accredito) avviene al termine della cassa integrazione, in un’unica soluzione, dopo le verifiche INPS.