Con la Circolare n.6 del 18 marzo 2022, il Ministero del Lavoro ha fornito le istruzioni pratiche per rendere operative le novità del DL 4/2022 (Sostegni-ter) per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro (cassa integrazione): lo scopo è quello di aiutare le aziende a seguire percorsi di riorganizzazione verso la transizione digitale ed ecologica o ad affrontare situazioni di crisi, utilizzando i nuovi strumenti a loro disposizione.
Cassa integrazione: doppia riforma 2022
La riforma degli ammortizzatori sociali operata dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234 (la Legge di Bilancio 2022) è stata di recente modificata ed integrata con il Decreto Sostegni-ter. Le due misure combinate, riguardano i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria), con le ultime novità relative ai trattamenti relativi a periodi di sospensione o di riduzione dell’attività, decorrenti dal 27 gennaio scorso (data di entrata in vigore del Sostegni-ter).
Le novità del Sostegni-ter
Per garantire tempestività di erogazione dei trattamenti salariali, sono adesso previsti nuovi obblighi per il datore di lavoro che ha ottenuto l’autorizzazione INPS al pagamento diretto: i dati sulla cassa di ogni singolo lavoratore, vanno inviati all’INPS entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione oppure, se il periodo è successivo all’autorizzazione, entro 60 giorni dalla comunicazione di autorizzazione, altrimenti CIGS e oneri connessi restano in capo al datore di lavoro.
Un’altra novità è costituita dall’obbligo di esame congiunto (procedura di consultazione sindacale) anche per i lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria erogati dal FIS e dai fondi di solidarietà bilaterali.
Tutta la procedura, dalla domanda all’emissione del decreto di autorizzazione si svolge per via telematica tramite l’applicativo CIGS-online. Tra i chiarimenti forniti, tra l’altro, si specifica che anche la consultazione sindacale, necessaria per tutte le richieste di cassa integrazione può essere svolta anche da remoto, per video chat.
N.B. Ricordiamo che, sempre ai sensi del Sostegni ter, i datori di lavoro dei settori con i codici ATECO indicati nell’Allegato I al DL 4/2022 che sospendono o riducono l’attività dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, sono esonerati dalla contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 (CIGO e CIGS) e 29, comma 8 (FIS), del DLgs 148/2015.