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Pensione anticipata a 64 anni, Quota 102: prima decorrenza il 2 aprile

di Barbara Weisz

Pubblicato 9 Marzo 2022
Aggiornato 13 Dicembre 2022 08:53

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Pensione anticipata a 64 con Quota 102, decorrenza dopo 3 mesi nel privato e 6 mesi nel pubblico: il 2 aprile è la prima data utile per ricevere l'assegno.

Per la pensione anticipata con la Quota 102, la decorrenza scatta dopo un’attesa da tre a sei mesi: lo chiarisce la Circolare INPS 38/2022, che contiene nuove indicazioni sulle novità previdenziali in Legge di Bilancio, che permettono già nel 2022 di andare in pensione con 64 anni di età e 38 anni di contributi. La prima decorrenza utile del 2022, pertanto, è il prossimo 2 aprile.

Quota 102: decorrenza pensione a 64 anni

I dipendenti del privato e i lavoratori autonomi che scelgono la Quota 102, devono aspettare tre mesi fra la maturazione del requisito e l’accredito del primo rateo pensionistico, mentre per i dipendenti pubblici la finestra è di sei mesi. In pratica, si applicano le stesse regole della Quota 100 (articolo 14, commi 5 e 6, decreto 4/2019), che prevedono una decorrenza diversificata a seconda del datore di lavoro (pubblico o privato) e della Gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Finestre mobili e prima decorrenza utile

  • Tre mesi: dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e lavoratori autonomi; la prima decorrenza utile è il 2 aprile per le gestioni AGO, il 1°maggio per le altre gestioni INPS.
  • Sei mesi: dipendenti della PA, con prima decorrenza utile il 2 luglio per le pensioni AGO o il 1° agosto per i trattamenti liquidati da gestioni INPS diverse.

Per il personale del comparto Scuola e AFAM, continuano a trovare applicazione le consuete disposizioni sulla data di cessazione dal servizio in base ad inizio del nuovo anno scolastico.

Il diritto a pensione si cristallizza una volta maturato, può quindi essere esercitato anche successivamente alla prima decorrenza utile, nel caso in cui il requisito sia raggiunto nel 2022 ma si voglia aumentare il montante contributivo continuando a lavorare, ad esempio, fino alla conclusione della finestra mobile prevista o anche oltre.

Requisiti per la Quota 102

La Quota 102 è accessibile agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme esclusive e sostitutive, e alla gestione separata INPS. I requisiti, età anagrafica di almeno 64 anni e anzianità contributiva di 38 anni, vanno maturati entro il 31 dicembre 2022. Ai fini dei 38 anni di contributi, valgono tutti i versamenti effettuati, fermo restando (se richiesto dalla gestione previdenziale di appartenenza) il perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità. Non è previsto adeguamento alle aspettative di vita.

Compatibilità

Si può utilizzare il cumulo contributi, valorizzando i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS (art. 14, comma 2). Valgono anche i contributi da riscatto, che sono considerati nella loro collocazione temporale. C’è invece il divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli occasionali nel limite dei 5mila euro lordi annui.

Non possono accedere alla Quota 102 i seguenti dipendenti pubblici: personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia e di Polizia penitenziaria, personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

Novità sulle pensioni 2022

La circolare INPS contiene chiarimenti anche sulle seguenti novità in materia di pensioni 2022 contenute nella Legge di Bilancio:

  • accesso alla pensione anticipata da parte dei titolari di assegno ordinario di invalidità (previa rinuncia al trattamento);
  • assegno straordinario di solidarietà per la pensione Quota 102 (le istruzioni per la domanda  saranno comunicate con successivo messaggio);
  • liquidazione TFS e TFR dipendenti pubblici che si ritirano con la Quota 102 (il termine di pagamento decorre 12 mesi dopo il raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia o 24 mesi dal requisito per la pensione anticipata).