Cambiano le regole per i lavoratori fragili e per quelli in quarantena, che non possono più contare sulle indennità economiche concesse durante il 2021. Per il 2022, infatti, non sono state prorogate le tutele previste durante l’emergenza Covid-19 per entrambe le categorie di lavoratori, venendo meno l’equiparazione a malattia del periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Le disposizioni INPS
È l’INPS, con il messaggio n. 679 dello scorso 11 febbraio, a fornire indicazioni e istruzioni operative in merito alle due fattispecie.
Fragilità e quarantene senza indennizzo
Il riconoscimento delle tutele per i lavoratori fragili e per chi si trova in quarantena è stato previsto dal Legislatore fino al 31 dicembre 2021, mentre per l’anno 2022 è stata stabilita solo la proroga delle disposizioni che regolano lo svolgimento dell’attività di lavoro in modalità agile per i soggetti fragili, secondo la disciplina definita nei contratti collettivi.
Per quanto riguarda gli eventi a cavallo degli anni 2021 e 2022, il riconoscimento delle tutele potrà essere assicurato nei limiti delle risorse disponibili e per le sole giornate del 2021. L’INPS, inoltre, specifica la modalità di individuazione dei certificati afferenti alle tutele da Covid-19:
È necessario che gli Uffici medico legali delle Strutture INPS territorialmente competenti proseguano con la consueta trattazione dei suddetti certificati di malattia, apponendo le relative codifiche o valutazioni e che gli operatori amministrativi con funzioni sanitarie procedano all’acquisizione dei certificati cartacei.
Il quadro normativo
La Legge di Bilancio 2022, ricordiamo, ha riconosciuto una indennità una tantum ai lavoratori fragili che hanno raggiunto il limite massimo indennizzabile nel 2021:
Ai dipendenti del settore privato, destinatari nel 2021 del trattamento di cui all’articolo 26, comma 2, del DL 18/2020 (Decreto Cura Italia), convertito dalla legge 27/2020, laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia, è riconosciuta un’indennità una tantum, pari a 1.000 euro, per l’anno 2022.
L’indennità è erogata dall’INPS, su domanda (con autocertificazione del possesso dei requisiti) nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2022. Si tratta dunque di una sorta di compensazione rispetto alla mancata tutela della malattia.
Inoltre, è stato previsto il riconoscimento del diritto allo smart working (anche adibiti a mansioni differenti nella medesima categoria o area di inquadramento) o ad attività alternative di formazione professionale da remoto, ma soltanto fino al 28 febbraio. Qualora questo non sia possibile, non c’è più l’equiparazione della sorveglianza precauzionale equiparata al ricovero ospedaliero e scatta anche il conteggio delle assenze ai fini del periodo di comporto.
I possibili correttivi
L’equiparazione della quarantena alla malattia era stata applicata nel 2020 ma non era stata rifinanziata nel 2021, quando però (a fine anno, per la precisione a novembre), si è deciso di rifinanziare la misura per tutto l’anno retroattivamente.
In mancanza di una analoga previsione normativa, una possibilità di riapertura potrebbe venire nei prossimi giorni dalla discussione di due specifici emendamenti presentati in sede di conversione in legge del decreto di proroga dello stato di emergenza Covid: si chiede la proroga dell’equiparazione della quarantena alla malattia dei lavoratori, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022; per i fragili, si chiede l’equiparazione al equiparate al ricovero ospedaliero, quanto meno per i lavoratori del settore privato. In tutto, servirebbero 80 milioni di euro.