Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono cambiate le regole per quanto riguarda la comunicazione di variazione della condizione occupazionale ai fini del Reddito di Cittadinanza.
RdC con variazioni occupazionali
Come specifica l’INPS con il messaggio n. 625 del 9 gennaio, la variazione della condizione occupazionale da parte di uno o più componenti del nucleo familiare percettore del Reddito di Cittadinanza, nelle forme dell’avvio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, deve essere comunicata all’INPS utilizzando il modello “RdC-Com Esteso” entro il giorno precedente l’inizio dell’attività, e non più entro 30 giorni dall’inizio della stessa. Nello specifico:
- in caso di variazione della condizione occupazionale dovuta all’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, la variazione dell’attività è comunicata all’INPS il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio;
- il termine di 30 giorni, invece, rimane confermato per la presentazione del modello “RdC-Com Esteso” per le attività di lavoro dipendente.
=> Importo RdC ridotto con trattamenti INPS in corso
RdC-Com esteso
La Modulistica RdC comprende tre documenti:
- Modello RdC/PdC SR SR180 – Domanda di RdC,
- Modello RdC/PdC Esteso SR181 – Comunicazione di variazioni,
- Modello RdC/PdC Ridotto SR182 – integrazione della domanda.
Il modello RdC/PdC Esteso serve a comunicare all’INPS variazioni di reddito che deriva da nuove attività lavorative, compatibili con il reddito di cittadinanza, che intervengono nel corso della fruizione del Reddito di Cittadinanza, compresi i lavori intermittenti. La compilazione del modello è semplice: basta indicare la data a partire dalla quale si svolge l’attività e il reddito conseguito.
=> Calcolo Reddito di Cittadinanza
Il beneficio addizionale
I percettori del Reddito di Cittadinanza che avviano una nuova attività, hanno diritto ad un beneficio addizionale fino a 4680 euro in un’unica soluzione (sei mensilità da 780 euro), se ci si mette in proprio entro i primi dodici mesi di fruizione del RdC. Per ottenere questo contributo aggiuntivo (previsto dall’articolo 8, comma 4 del DL 4/2019), sono ammesse attività di lavoro autonomo, di impresa individuale o di società cooperativa, anche partecipando ad una Srl, Snc o Sas, purché il beneficiario sia un socio lavoratore. La La domanda va presentata entro il giorno precedente l’avvio dell’attività tramite (e non più entro 30 giorni prima), con modello INPS “COM esteso”, secondo le nuove indicazioni appena fornite dall’INPS.