Pronto il decreto interministeriale che individua le patologie e le condizioni che danno accesso allo status di lavoratori fragili, con diritto allo smart working fino al 28 febbraio. L’attestazione è a cura del medico di famiglia, che deve certificare le condizioni di salute che rendono rischioso lo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza.
Lavoratori fragili: casistiche e requisiti
Il decreto appena approvato individua due casistiche specifiche:
- condizione di fragilità indipendente dallo stato vaccinale;
- condizione di fragilità in presenza di esenzione dalla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle condizioni individuate dal decreto.
Qualche esempio: è ritenuto fragile chi ha subìto un trapianto, chi soffre di immunodeficienze primitive e secondarie a trattamento farmacologico o chi presenta tre o più condizioni patologiche tra le seguenti: cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, ictus, diabete mellito, epatite cronica, obesità, bronco-pneumopatia ostruttiva cronica. Gli allergici gravi, che non possono vaccinarsi, per essere ritenuti fragili devono anche avere età pari o superiore a 60 anni e presentare determinate condizioni di salute.
Il provvedimento stabilisce che la certificazione delle patologie e condizioni di rischio è rilasciata dal medico di medicina generale del lavoratore.
Condizioni di fragilità
Sono considerati fragili, a prescindere dall’esenzione vaccinale, i pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
- trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
- trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
- attesa di trapianto d’organo;
- terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CART);
- patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
- immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
- immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
- dialisi e insufficienza renale cronica grave;
- pregressa splenectomia;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ <200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico;
- pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche: cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, ictus, diabete mellito, bronco-pneumopatia ostruttiva cronica, epatite cronica, obesità;
- la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni: età >60 anni, condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021.
Diritto allo smart working
La norma interessa i dipendenti pubblici e privati, che devono dunque ottenere un certificato attestante la condizione di rischio (derivante da immunodepressione, patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita) o la disabilità grave (ex legge n. 104/1992). Nello specifico, la legge parla di:
patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei contratti collettivi nazionali, ove presente, in modalità agile anche anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella stessa categoria o area d’inquadramento, come definite dai contratti vigenti.
A questi soggetti è permesso di accedere in via preferenziale alla modalità di lavoro agile (smart working) laddove possibile, anche attraverso l’assegnazione a diversa mansione della stessa categoria o area d’inquadramento (in base al CCNL), o in alternativa possono svolgere attività di formazione, anche da remoto.
Tutti i dettagli nel testo del decreto interministeriale (Salute, Lavoro e Pubblica amministrazione) del 3 febbraio 2022, “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, ai sensi del comma 2 dell’articolo 17, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221”.