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Nuova CIG: online la Circolare INPS con i dettagli della riforma

di Alessandra Gualtieri

3 Febbraio 2022 14:11

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L'INPS recepisce la riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nella Legge di Bilancio 2022 e nel Decreto Sostegni ter: la Circolare applicativa.

Con la Circolare n. 18 del 1° febbraio, l’INPS ha dato il via operativo alle novità della Legge di Bilancio (Legge 234/2021) in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione) e ai nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dal Sostegni-ter (art. 7, DL. 4/2022) per i datori di lavoro operanti in specifici settori.

Riforma ammortizzatori sociali

Le modifiche e le novità sulla cassa integrazione producono effetti per le nuove richieste a partire dal 1° gennaio 2022, pertanto restano escluse le domande a cavallo degli anni 2021-2022.

Nuovi destinatari

Per quanto riguarda i lavoratori destinatari delle integrazioni salariali e l’anzianità di effettivo lavoro richiesta, si estende la CIGO, la CIGS, i Fondi di solidarietà bilaterali e il FIS ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti. Inoltre, viene ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere per poter beneficiare dell’integrazione.

Importi unificati

Per quanto riguarda l’importo dei trattamenti di integrazione salariale, per quelli decorrenti dal 1° gennaio, si introduce un unico massimale (per il 2021 pari a € 1.199,72), rivalutato annualmente, a prescindere dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.

Tempi di pagamento

Novità anche per quanto riguarda le modalità di erogazione ed il termine per il rimborso delle prestazioni: la Manovra prevede infatti il rispetto di termini decadenziali per la trasmissione dei dati necessari al pagamento dei trattamenti diretti, decorsi i quali la prestazione e gli oneri connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

Computo dipendenti

Ai fini della determinazione della dimensione aziendale, devono essere calcolati tutti i lavoratori compresi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti (di tutte le tipologie) con vincolo di subordinazione all’interno o all’esterno dell’azienda.

Compatibilità con attività lavorativa

Durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, si perde il diritto al  trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro svolte se si svolge attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, o di lavoro autonomo. Sotto i sei mesi, il trattamento resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

Cassa integrazione ordinaria

Per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), il Sostegni-ter (art. 23) introduce novità in merito ad aspetti regolamentari e la possibilità di organizzare le competenze di autorizzazione in capo all’INPS. Dal 1° gennaio 2025, inoltre, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi, il contributo addizionale si calcola secondo aliquote differenziate in base ai periodi di trattamento concesso.

Cassa integrazione straordinaria

Per i trattamenti di integrazione salariale per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di CIGS trova applicazione con riferimento:

  • ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015;
  • alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, nonché ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’art. 4, comma 2, del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni in L. 21 febbraio 2014, n. 13.
  • Inoltre, si allarga il campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale anche i datori di lavoro operanti in tutti i settori in cui non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali.

Riguardo alle causali di intervento, in quella di “riorganizzazione aziendale” viene ricompreso anche il caso di aziende che vi ricorrano “per realizzare processi di transizione” individuati e regolati con DM Lavoro e MiSE. Per il programma di riorganizzazione aziendale, il recupero occupazionale può essere realizzato anche mediante la riqualificazione professionale dei lavoratori e il potenziamento delle loro competenze. Per il contratto di solidarietà, salgono le percentuali di riduzione previste per ricorrervi.

Ulteriori interventi

Per fronteggiare particolari situazioni di criticità occupazionale, si prevedono due forme di intervento di integrazione salariale straordinaria (art. 1, commi 200 e 216 della Manovra 2022).

  • L’accordo di transizione occupazionale: ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi.
  • L’intervento straordinario di integrazione salariale: ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, nel biennio 2022-2023, per processi di riorganizzazione e situazioni di difficoltà economica, per datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria che – avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile – non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

Fondi di solidarietà bilaterali

Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, la Riforma prevede la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO. I nuovi Fondi dovranno garantire tutele per tutti i datori di lavoro del settore che occupano almeno 1 dipendente. Modifiche anche sull’assegno di integrazione salariale e sula durata del trattamento.

Per i Fondi già costituiti al 31 dicembre 2021, è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2022. Diversamente, i datori di lavoro del relativo settore confluiranno dal 1° gennaio 2023 nel Fondo di integrazione salariale (FIS), al quale vengono trasferiti i contributi già versati o dovuti. I Fondi costituiti fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 potranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2023.

Con riferimento alla prestazione a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali, si precisa che, su espresso avviso ministeriale, i periodi massimi di durata cui devono adeguarsi i Fondi di solidarietà di settore sono quelli previsti dall’impianto normativo a sostegno della cassa integrazione secondo i termini sotto riportati.

Datori di lavoro Durata massima della prestazione
  • datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente
  • 13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie
  • datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente
  • 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie
 
  • datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente
  • 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie;
  • 24 mesi per causale CIGS “riorganizzazione aziendale”(anche per realizzare processi di transizione);
  • 12 mesi per causale CIGS “crisi aziendale”;
  • 36 mesi per causale CIGS “contratto di solidarietà”

Fondo di integrazione salariale

Dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS) i datori di lavoro che occupano almeno 1 dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO (art. 10) e non destinatari delle tutele dei Fondi di solidarietà bilaterali. L’INP  illustra anche le disposizioni specifiche introdotte per le imprese del trasporto aereo, di gestione aeroportuale, imprese del sistema aeroportuale, partiti e movimenti politici. La Riforma interviene anche su tipologia e durata della prestazione, dettagliati nella Circolare.

L’aliquota di finanziamento del FIS (articolo 1, comma 219, legge di Bilancio 2022):

Contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo di integrazione salariale (FIS) anno 2022
Destinatari Misura della contribuzione
Datori di lavoro fino a 5 dipendenti 0,15% (0,50% ordinaria – 0,35% riduzione)
Datori di lavoro da 5,1 a 15 dipendenti 0,55% (0,80% ordinaria – 0,25% riduzione)
Datori di lavoro oltre 15 dipendenti 0,69% (0,80% ordinaria – 0,11% riduzione)
Imprese commerciali (incluse logistica), agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici con oltre 50 dipendenti 0,24% (0,80% ordinaria – 0,56% riduzione)

Il comma 220 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021 dispone che “l’aliquota di finanziamento di cui al comma 1-bis dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dalla presente legge, è ridotta di 0,630 punti percentuali per i datori di lavoro di cui alla lettera c) del comma 219”.

Contribuzione ordinaria di finanziamento della Cassa integrazione straordinaria (CIGS) anno 2022
Destinatari Misura della contribuzione
Datori di lavoro destinatari del FIS (art. 1, comma 219, lett. c) che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti 0,27% (0,90% ordinaria – 0,63% riduzione)

Tale riduzione si applica anche ai datori di lavoro di cui all’articolo 20, comma 3-ter, lettere a) e b), del D.lgs n. 148/2015 (comma introdotto dall’art. 1, comma 198, della legge di Bilancio 2022) e ai datori di lavoro di cui all’articolo 1, comma 219, lett. d) della legge n. 234/2021 che, nel semestre precedente, hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti.

Cassa integrazione salariale operai agricoli

La legge di Bilancio (art. 1, comma 217) interviene anche sulla Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA). Dal 1° gennaio il trattamento è esteso anche: ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, nonché in acque interne e lagunari, inclusi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca (L. 13 marzo 1958, n. 250); agli armatori e proprietari armatori, imbarcati sulla nave dagli stessi gestita.

Altre disposizioni

Il Decreto Sostegni ter (art. 7, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4) consente ai datori di lavoro operanti nei settori specificatamente individuati – che sospendono o riducono l’attività lavorativa dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, di richiedere l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale.

Settori Codici ATECO 2007
Turismo
  • Alloggio
55.10 e 55.20
  • Agenzie e tour operator
79.1, 79.11, 79.12 e 79.90
Ristorazione
  • Ristorazione su treni e navi
56.10.5
  • Catering per eventi, banqueting
56.21.0
  • Mense e catering continuativo su base contrattuale
56,29
  • Bar e altri esercizi simili senza cucina
56.30
  • Ristorazione con somministrazione
56.10.1
Parchi divertimenti e parchi tematici 93.21
Stabilimenti termali 96.04.20
Attività ricreative
  • Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.1
  • Sale giochi e biliardi
93.29.3
  • Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo)
93.29.9
Altre attività
  • Traporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
49.31 e 49.39.9
  • Gestione di stazioni per autobus
52.21.30
  • Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano e suburbano
49.39.01
  • Attività di sevizi radio per radio taxi
52.21.90
  • Musei
91.02 e 91.03
  • Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua
52.22.09
  • Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
52.23.00
  • Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.13.00
  • Attività di proiezione cinematografica
59.14.00
  • Organizzazione di feste e cerimonie
96.09.05

Per tutti i dettagli, è possibile consulta la Circolare.