L’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali non comprende le farmacie, escluse dalla platea di beneficiari delle risorse previste come tutela dei rapporti di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
A fornire alcune indicazioni sui destinatari del Fondo di solidarietà è l’INPS, che con la circolare del 31 gennaio 2022 ha illustrato il nuovo ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale, che ha come destinatari anche i dipendenti dei datori di lavoro che operano nel settore delle attività professionali, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.
Stando a quanto specificato dall’INPS, i titolari di farmacie sono esclusi dall’alveo dei datori di lavoro tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.
La tabella dei codici ATECO coinvolti nel Fondo di integrazione salariale non comprende le farmacie in quanto rientranti nel comparto del terziario, in uno specifico e autonomo settore che ha come organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa Federfarma, la quale non risulta tra le firmatarie dell’accordo costitutivo del Fondo stesso.
Per quanto riguarda le farmacie, infine, l’INPS anticipa che le istruzioni operative relative al recupero del contributo versato al Fondo verranno rese note con una successiva comunicazione, comprese le indicazioni per la regolarizzazione delle eventuali competenze arretrate.