CCNL Cooperative Sociali: testo, retribuzioni e guida completa

di Noemi Ricci

Pubblicato 6 Novembre 2023
Aggiornato 18 Novembre 2023 09:58

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CCNL cooperative sociali: i lavoratori e le imprese coinvolte, le tabelle retributive, le tutele, malattia, maternità, ferie, permessi e aspettativa.

Anche le cooperative sociali hanno un Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) di riferimento, in cui vengono stabiliti livelli, mansioni, tabelle retributive, dimissioni, tempo di preavviso, tutele, malattia, ferie, maternità, permessi e aspettativa.

In attesa di rinnovo (l’ultimo incontro tra le parti risale a ottobre 2023), vediamo di analizzare in dettaglio tutti i punti del Contratto Cooperative Sociali in in particolare retribuzioni tabellari, ferie e permessi.

CCNL Cooperative Sociali

Il CCNL regola i rapporti di lavoro all’interno delle cooperative sociali operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, così come normate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle imprese sociali che:

  • svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto socio-sanitario assistenziale educativo ed attività connesse;
  • svolgono interventi, gestiscono servizi educativi per l’infanzia, nel rispetto dei contenuti della normativa vigente;
  • hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l’inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione e tendono ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali persone al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari;
  • svolgono attività diverse di tipo artigianale, industriale, agricolo, commerciale e di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Quali sono le categorie di lavoratori coinvolti dal CCNL cooperative sociali?

Il contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali riguarda tutti i lavoratori assunti presso:

  • Cooperative sociali;
  • Associazioni senza scopo di lucro che operano in ambito sociale;
  • Cooperative sociali e associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore terziario.

Quale è l’obiettivo del CCNL cooperative sociali?

Il particolare settore di riferimento rende necessario disciplinare non solo i rapporti di lavoro che avvengono in ambito sociale, ma anche tutelare delle categorie di soggetti che accedono ai loro servizi, che si trovano spesso in condizioni svantaggiate.

Livelli e mansioni CCNL Cooperative Sociali: quali sono?

Quali sono i livelli previsti dal CCNL cooperative sociali? I livelli del contratto collettivo nazionale sono 6 e vanno in ordine decrescente, in termi di responsabilità, dalla F alla A, poi ulteriormente suddivisi in sottocategorie:

  • Area/categoria F: Attività di direzione:
    • F2: funzioni di grande responsabilità ai fini dello sviluppo e delle strategie dell’impresa;
    • F1: responsabile di area, con almeno 5 anni di esperienza in cooperative;
  • Area/categoria  E: prestazioni specialistiche, attività di coordinamento:
    • E2: coordinatore;
    • E1: capoufficio;
  • Area/categoria D: lavoro specializzato, professioni sanitarie, servizi di istruzione/formazione e di inserimento lavorativo, servizi socio-educativi, socio-sanitari:
    • D3: educatore professionale coordinatore;
    • D2: impiegato amministrativo con funzioni richiedenti esperienza;
    • D1: educatore che non possiede incarico specifico, infermiere generico;
  • Area/categoria C: lavoro specializzato, servizi qualificati alla persona in ambito socio-assistenziale, socio-sanitario:
    • C3: Coordinatore operai;
    • C2: OSS;
  • C1: operaio specializzato;
  • Area/categoria B: lavoro qualificato, e servizi generici alla persona in ambito socio-assistenziale:
    • B1: operaio qualificato;
  • Area/categoria A: lavoro generico e servizi generici di aiuto domiciliare, di produzione e servizi ausiliari:
    • A2: operaio senza specializzazione e che svolge funzioni semplici;
    • A1: addetto pulizie, custodia, mansioni generiche.

Tabelle retributive CCNL Cooperative Sociali: quanto si guadagna?

Quanto guadagna un dipendente di cooperativa? La retribuzione di un dipendente di una cooperativa sociale varia in base al livello di inquadramento della sua posizione, il livello di anzianità o gli accordi contrattuali presi con la cooperativa sociale.

Vediamo di seguito le tabelle retributive previste dal CCNL cooperative, con riferimento ai dipendenti full time (in caso di part time, la paga va riproporzionata in base alle ore lavorate), per ogni mansione e livello.

Categorie Salario minimo
A1 € 1.254,62
A2 € 1.266,21
B1 € 1.325,20
C1 € 1.425,21
C2 € 1.467,90
C3-D1 € 1.511,24
D2 € 1.594,15
D3-E1 € 1.697,06
E2 € 1.831,71
F1 € 2.023,07
F2 € 2.310,42

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Tempi di preavviso per dimissioni e licenziamento

Per quanto riguarda il preavviso di licenziamento e dimissioni, i termini stabiliti dal CCNL cooperative sociali dipendono dall’anzianità di servizio e dal livello contrattuale.

Categoria Posizione economica Giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 3 anni Giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 3 anni
A A1 15 30
A A2 15 30
B B1 15 30
C C1 15 30
C C2 30 45
C C3 45 60
D D1 45 60
D D2 45 60
D D3 45 60
E E1 45 60
E E2 90 120
F F1 90 120
F F2 90 120

Malattia e infortunio per dipendenti di cooperative sociali

L’assenza per malattia o infortunio (se non avvenuto sul lavoro) deve essere comunicata all’azienda al più presto e comunque entro la prima ora prevista per l’inizio della presenza al lavoro, salvo in caso di accertato impedimento. Appena disponibile, il dipendente deve comunicare il numero di protocollo telematico del certificato medico attestante l’incapacità lavorativa.

La conservazione del posto (periodo di comporto) si ha per un periodo di sei mesi, anche in presenza di più episodi morbosi nell’arco di dodici mesi nell’ultimo triennio, escludendo dal conteggio eventuali giornate per le terapie salvavita e di ricovero ospedaliero, in caso di gravi patologie oncologiche, cronico degenerative ingravescenti comprovate da documentazione medica.

Al lavoratore in malattia viene corrisposto la seguente indennità di malattia:

  • 50% dello stipendio dal 1° al 3° giorno;
  • 75% dello stipendio dal 4° al 20° giorno;
  • 100% dello stipendio dal 21° al 180° giorno.

Al lavoratore in malattia viene corrisposto un trattamento assistenziale a integrazione dell’indennità di malattia a carico degli enti competenti fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione fino al 180° giorno. Se la malattia supera i 3 giorni, il diritto a tale trattamento è subordinato al riconoscimento dell’indennità di malattia da parte degli enti assicuratori.

La malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospende la fruizione in caso di ricovero ospedaliero per la durata dello stesso e/o di prognosi complessiva superiore a 7 giorni di calendario.

Ferie CCNL Cooperative Sociali

I dipendenti delle cooperative sociali, secondo il CCNL hanno diritto a quattro settimane di ferie all’anno: due a scelta del datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze dei lavoratori e della cooperativa, due settimane a scelta del lavoratore. In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro deve corrispondere il corrispettivo per le eventuali ferie non godute.

Maternità

Per le dipendenti delle cooperative sociali, il CCNL prevede per la maternità:

  • 5 mesi di astensione obbligatoria (da zero a due mesi prima della nascita), coperti da un’indennità pari all’80% della retribuzione, previa domanda all’INPS;
  • ulteriori 6 mesi di astensione facoltativa (congedo parentale) coperto da un’indennità pari al 30% della retribuzione, previa domanda all’INPS .

Permessi

Il CCNL cooperative sociali prevede 32 ore di permesso retribuito. In caso di dimissioni, licenziamento o pensionamento si ha diritto a ricevere la retribuzione spettante per le ore di permesso non godute.

Aspettativa

Il CCNL cooperative sociali prevede la possibilità di chiedere l’aspettativa, ovvero un periodo di tempo non retribuito in cui assentarsi dal lavoro, conservando il posto. Si ha diritto a un mese di aspettativa per ogni anno di anzianità, fino a un massimo di sei mesi.