La Legge di Bilancio riconosce un’indennità una tantum per l’anno 2022 ai lavoratori fragili che hanno raggiunto il limite massimo indennizzabile nel corso del 2021. Gli stessi potranno godere della proroga relativa alla possibilità di lavorare in modalità agile fino al 28 febbraio 2022. Tuttavia, a venir meno è la tutela della sorveglianza precauzionale.
Secondo quanto stabilito dal decreto n. 221/2021, infatti, i lavoratori fragili potranno svolgere la prestazione lavorativa in smart working anche adibiti a mansioni differenti se comprese nella medesima categoria o area di inquadramento, così come partecipare ad attività di formazione professionale da remoto.
L’articolo 17 del decreto n. 221/2021 (inerente a “Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali”), inoltre, specifica che il Ministero della Salute dovrà emanare entro il 25 gennaio 2022, un decreto ad hoc per individuare le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità per le quali può essere disposta la modalità di lavoro agile.
Qualora lo smart working non sia possibile, tuttavia, non sarà più garantita la tutela della sorveglianza precauzionale equiparata al ricovero ospedaliero e non verrà computata ai fini del periodo di comporto. In casi come questi, infatti, si dovrà ricorrere alla tutela ordinaria del comporto.