Autonomi Spettacolo: disoccupazione ALAS al riesame

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 23 Giugno 2022
Aggiornato 21 Luglio 2022 07:00

Lavoratori autonomi dello Spettacolo, come fare domanda e come versare i contributi INPS per la nuova indennità di disoccupazione ALAS 2022.

Online le istruzioni INPS per le domande di riesame per le istanze ALAS respinte. Si tratta della nuova indennità di disoccupazione per autonomi dello Spettacolo erogata dall’INPS (ALAS): per fruire della prestazione, gli aventi diritto devono presentare domanda online tramite il servizio web “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)” – entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (ma per la prima applicazione, il riferimento è la data di pubblicazione della Circolare attuativa del 14 gennaio 2022).

Tramite i dettagli della domanda è  possibile visualizzare i dati trasmessi, accedere ai motivi di reiezione, monitorare lo stato di lavorazione della domanda di riesame e quello dei pagamenti.

Indennità per autonomi dello Spettacolo

Il decreto Sostegni bis (Articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) ha introdotto una specifica indennità di disoccupazione (ALAS) per i lavoratori autonomi dello spettacolo che restano senza lavoro dal 1° gennaio 2022 in poi, nel caso in cui:

  • prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica connessa alla produzione e realizzazione di spettacoli;
  • prestano a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi del punto precedente;
  • sono esercenti attività musicali.

Requisiti di accesso ALAS

L’indennità ALAS è riconosciuta ai lavoratori, come individuati al precedente paragrafo che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
  • avere maturato, dal 1° gennaio dell’anno precedente fino alla data della domanda, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo spettacolo;
  • avere un reddito relativo all’anno precedente non superiore a 35.000 euro.

Durata e importo indennità ALAS

L’indennità ALAS è corrisposta mensilmente per un massimo di 6 mensilità, per un numero di giornate pari alla metà di quelle versate o accreditate al Fondo pensionistico nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del contratto. L’importo percepito è rapportato ai contributi versati nel biennio precedente (rilevano anche i periodi di maternità e paternità obbligatori), nella misura del 75% ma con importo massimo pari a 1.335,40 euro.

Domanda di disoccupazioni ALAS

La circolare 8/2021 riporta tutti i requisiti di accesso e indica la base di calcolo, l’importo e la durata del sussidio di disoccupazione, oltre a chiarire i termini di decorrenza e le ipotesi di decadenza, i casi di incompatibilità o incumulabilità, nonché le modalità per presentare eventuali ricorsi amministrativi in caso di rigetto della domanda.

Versamento dei contributi

I datori di lavoro/committenti sono tenuti a versare la contribuzione per il finanziamento dell’indennità, pari al 2% del compenso lordo giornaliero. I lavoratori esercenti attività musicali, provvedono in prima persona e, per quelli con codice qualifica 500 ed inquadramento automatizzato con c.s.c. 7.07.11 (Ateco 90.01.09 – Altre rappresentazioni artistiche) è possibile inviare le denunce online Uniemens (con percorso semplificato) ed effettuare il versamento con F24. Le istruzioni sono fornite con Messaggio INPS 2260 del 30 maggio 2022.