L’Assegno unico per figli a carico è corrisposto dall’INPS al richiedente oppure (su richiesta, anche successiva), in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In via generale, il pagamento è effettuato in misura intera al richiedente con possibilità di indicare nella domanda anche i dati di pagamento dell’altro genitore, se si richiede l’erogazione in misura ripartita. Vediamo di seguito alcuni casi particolari in cui possono crearsi dubbi sulla spettanza e sulla ripartizione del sussidio mensile, qualora i genitori del minore siano separati.
Genitori divorziati e separati: a chi spetta l’Assegno unico
Come viene pagato l’assegno unico per genitori divorziati o non conviventi? In caso di disaccordo, e in assenza di un accordo legale, il genitore collocatario può chiedere il 100% dell’importo? E in caso di affido esclusivo? A far luce su questi casi particolari sono le FAQ INPS e le stesse regole di compilazione della domanda.
- Se il figlio è in affidamento esclusivo, il pagamento in misura intera spetta al genitore affidatario ed il richiedente opta per la richiesta dell’importo al 100%
- Chi ha la custodia condivisa può chiedere il pagamento al 50%, indicando anche l’IBAN dell’altro genitore.
- Nel caso di affidamento condiviso e collocamento del minore presso il richiedente, si può anche optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito.
Quale ISEE per genitori separati
Quale ISEE devono presentare le famiglie affidatarie di minori per la domanda di assegno unico? Chi va incluso nel nucleo familiare ai fini dell’Isee 2022 valido per l’assegno unico? Il nuovo convivente della madre divorziata va incluso? Gli eventuali altri familiari (zio, nonni) che convivono con il minore vanno inclusi? Il padre risposato che non convive con il minore va incluso?
Per i separati non si applica l’ISEE minorenni. I redditi ed il nucleo familiare che rilevano sono quelli che rientrano (o rientrerebbero) nell’ISEE ordinario. Quando si compila la domanda di Assegno Unico, non si deve indicare il dettaglio ISEE ma sarà la stessa INPS che effettuerà le valutazioni del caso. L’unica scelta da effettuare è quella della modalità di pagamento e l’unica indicazione da fornire è l’esistenza o meno di un ISEE in corso di validità per il nucleo familiare in cui rientra il minore.
Opzioni di pagamento Assegno
Ai fini del pagamento in misura intera o ripartita, il richiedente ha tre possibilità di scelta:
-
In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente.
E’ la scelta da effettuare in caso di minore con affidamento esclusivo, di ragazze madri, oppure in presenza di un tutore o affidatario. Può essere il caso di genitori coniugati o anche di separati/divorziati che siano d’accordo sul pagamento in misura intera al richiedente. -
Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota.
Si tratta di un’opzione valida per coniugati/separati/divorziati, in base agli accordi presi. Ad esempio, in caso di affidamento condiviso, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%. -
Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”.
In questo caso, il secondo genitore entra successivamente nella medesima domanda, in via autonoma, indicando le proprie coordinate di pagamento.