L’INPS rende note le modalità di presentazione della domanda di pensione anticipata con la Quota 102 (ai sensi dell’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), disponibile dal 7 gennaio 2022. L’opzione si esercita al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
Pensione Quota 102: come fare domanda online
La domanda di pensione con la nuova Quota 102 deve essere presentata all’INPS con le seguenti modalità.
- Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (SPID, Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica 3.0) compila e invia la domanda telematica di pensione disponibile fra i servizi online del sito INPS (www.inps.it) nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.
- Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA PRESTAZIONE PENSIONISTICA”, deve selezionare in sequenza: “Anzianità/Anticipata/Vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 102”.
- Infine, deve selezionare il Fondo e la Gestione di liquidazione.
Chi può accedere alla procedura
La modalità telematica di presentazione diretta della domanda per la pensione con la Quota 102 è utilizzabile dai lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport. La stessa procedura può essere utilizzata anche per richiedere il cumulo dei periodi assicurativi per il conseguimento del diritto alla Quota 102.
Altri canali
La domanda può essere presentata anche tramite degli Istituti di Patronato e altri soggetti abilitati per l’inoltro di istanze di prestazioni INPS o ancora, in alternativa, chiamando il Contact center dell’Istituto di previdenza.
Passaggio da Quota 100 a Quota 102
Il Messaggio 97/2022 dell’INPS comunica le modalità di presentazione della domanda di pensione con la Quota 102, in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni inserite nella Manovra 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”), che all’articolo 1, comma 87, lettere a), b) e c) modifica l’articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di pensione Quota 100. Le lettere b) e c) coordinano la previgente disciplina ai nuovi requisiti pensionistici, che devono essere maturati entro l’anno 2022.