La Legge di Bilancio ha modificato e integrato le disposizioni che disciplinano l’applicazione dell’indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, intervenendo sui requisiti di accesso, importo e durata della prestazione. Vediamo tutto.
Indennità NASpI
Con apposita circolare, l’INPS fa il punto sulle novità legislative per le cessazioni dal lavoro che comportano lo stato di disoccupazione) con diritto alla NASpI, per la quale peraltro viene meno il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti.
I nuovi destinatari
Nel provvedimento sono individuate le tipologie di destinatari NASpI: i lavoratori dipendenti, gli apprendisti, i soci lavoratori subordinati di cooperativa, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
Sono esclusi dall’indennità di disoccupazione i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001 e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato per i quali trovano applicazione le norme di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, all’articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all’articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Gli operai agricoli a tempo indeterminato, con la riforma degli ammortizzatori sociali, diventano destinatari della NASpI per le sole nuove cessazioni involontarie intervenute, potendo accedere alla indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno precedente se avevano hanno maturato i requisiti di accesso previsti, presentando apposita domanda, come di consueto, entro il 31 marzo.
Nello specifico, la NASpI è estesa agli operai agricoli che perdono un lavoro a tempo indeterminato presso cooperative e consorzi (di cui alla legge n. 240/1984) di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o di soci. Di conseguenza, viene esteso a cooperative e loro consorzi l’obbligo di contribuzione.
La riduzione mensile
Per eventi di disoccupazione la riduzione del 3% sul sussidio mensile decorre dal sesto mese di fruizione, che diventa l’ottavo che il beneficiario NASpI ha compiuto i 55 anni di età alla data di presentazione della domanda di indennità.
Indennità DIS-COLL
La Manovra ha apportato modifiche anche in materia di sussidio DIS-COLL per i collaboratori in gestione separata, introducendo una decorrenza più favorevole per il meccanismo di riduzione (décalage) dell’importo, un’estensione della durata e una diversa modalità di calcolo prestazione, riconoscendo anche la contribuzione figurativa ed imponendo pertanto il versamento, per alcune categorie di lavoratori in Gestione Separata, di un’aliquota aggiuntiva, pari a quella NASpI.
Le nuove disposizioni
La circolare INPS illustra le novità per gli eventi di disoccupazione (cessazioni dal lavoro involontarie):
- durata massima di 12 mesi
- decalage del 3% dal sesto mese,
- copertura figurativa ai fini pensionistici (entro il tetto di 1,4 volte il massimo mensile del sussidio),
- aliquota contributiva dell’1,41% per collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, nonché amministratori e sindaci.
La circolare fornisce anche le indicazioni per presentare domanda di sussidio e riconoscimento della contribuzione figurativa.