Attiva la procedura di domanda INPS per ottenere tre mesi in più di congedo maternità/paternità per le lavoratrici e i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata se a basso reddito: le due novità in materia conciliazione famiglia lavoro previste dalla Legge di Bilancio 2022, illustrate dalla Circolare INPS 1/2022 con le prime istruzioni per l’utilizzo, sono finalmente operative, come indicato dal Messaggio 1657/2022.
Tre mesi in più di congedo per le autonome
Il comma 239 della legge 234/2021, la manovra economica per l’anno in corso, ha introdotto per le lavoratrici autonome con reddito fino a 8.145 euro, incrementato dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, tre mesi in più di congedo di maternità. Questo periodo si aggiunge ai cinque mesi già attualmente previsti, previsti, portando a otto mesi la durata del congedo di maternità per le lavoratrici autonome.
Importante: i tre mesi in più scattano nel 2022. Per il diritto, anche il periodo precedente di congedo obbligatorio (i cinque mesi ordinari, deve essere iniziato dopo il primo gennaio 2022, oppure prima ma parzialmente ricadenti nel 2022. Se invece i cinque mesi di congedo sono scaduti prima del 31 dicembre 2021, non spettano gli ulteriori tre mesi di maternità.
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Come si presenta la domanda
La domanda si presenta in modalità digitale, tramite il portale web, oppure utilizzando il contact center, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori), tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
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Per richiedere l’estensione della tutela della maternità e della paternità di ulteriori tre mesi è necessario spuntare con ‘SI’ la nuova dichiarazione inserita nella pagina “Dati domanda”:
Dichiaro di voler fruire di ulteriori 3 mesi di indennità di maternità. Dichiaro, a tal fine, che nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, i miei redditi lordi risultano inferiori al reddito di riferimento riportato nell’ art.1 comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (8.145,00 euro da rivalutare annualmente in base all’indice Istat).
La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa se il periodo ordinario è a cavallo o successivo al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge n. 234/2021.
Chi ne ha diritto
La prestazione spetta alle iscritte alla gestione separata INPS, alle gestioni autonome INPS, e alle libere professioniste iscritte alle casse private. Attenzione: ne ha diritto il padre, nei casi di morte o di grave infermità della madre, previsti dalle specifiche previsioni normative inserite nel dlgs 151/2001. E’ sempre richiesta la regolarità contributiva.
Regole in gestione separata
Ci sono istruzioni specifiche per gli iscritti alla gestione separata INPS, che possono utilizzare i congedi nel seguente modo:
- Iscritte alla gestione separata: nei tre mesi successivi al parto, nei quattro mesi successivi al parto in caso di flessibilità, nei cinque successivi in caso di fruizione esclusiva dopo il parto. Oppure dopo i giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum.
- Parasubordinate: tre mesi successivi al parto, quattro mesi successivi al parto in caso di flessibilità, cinque mesi in caso di fruizione esclusiva dopo il parto, sette mesi in caso di interdizione prorogata, giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum.
Congedo di paternità 2022
Il comma 134 della legge 234/2021 ha reso strutturali e stabilizzato, a decorrere dal 2022, le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti: dieci giorni obbligatori e uno facoltativo. In entrambi i casi, da utilizzare nei primi cinque mesi di vita del figlio.
La domanda
Presentano domanda all’INPS i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’istituto, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto. Le modalità di presentazione della domanda sono quelle già previste per il congedo di paternità, precisate nella circolare 40/2013.
Chi ne ha diritto
Il congedo obbligatorio è destinato ai lavoratori dipendenti, ed è un diritto autonomo del padre e, pertanto, è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. Il congedo facoltativo, invece, non è un diritto autonomo, è fruibile previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. In pratica, la madre rinuncia a un giorno di maternità cedendolo al padre, che lo utilizza appunto come giorno di congedo facoltativo.