Contributo una tantum di mille euro ai lavoratori fragili che sono stati assenti dal servizio nel corso del 2021 superando i limiti per ottenere l’indennizzo di malattia: è una delle novità della Legge di Bilancio 2022 (Legge 234/2021) in vigore dal 1° gennaio, prevista dall’articolo 1 al comma 969.
Ai dipendenti del settore privato, destinatari nel 2021 del trattamento di cui all’articolo 26, comma 2, del DL 18/2020 (Decreto Cura Italia), convertito dalla legge 27/2020, laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia, è riconosciuta un’indennità una tantum, pari a 1.000 euro, per l’anno 2022.
Si tratta di quei lavoratori fragili (in relazione al rischio Covid) che, non potendo svolgere la propria attività in smart working, si sono assentati dal lavoro fruendo dell’indennità di malattia, in quanto il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.
La nuova somma una tantum per il 2022 è riservata a coloro che hanno superato la soglia massima di fruizione dell’indennità di malattia.
L’indennità – che non concorre alla formazione del reddito e non produce contribuzione figurativa – è erogata
dall’INPS, previa domanda con autocertificazione del possesso dei requisiti, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2022. L’INPS provvede al monitoraggio delle risorse e, qualora emerga l’esaurimento fondi anche in via prospettica, non procede ad ulteriori erogazioni.