Nel 2022 è cambiato il requisito di accesso per l’assegno di invalidità INPS: in virtù del DL 146/2021 (articolo 12-ter), si ritiene superato il vincolo dell’inattività lavorativa ai fini della maturazione del diritto alla prestazione e alla corresponsione del sussidio mensile, sostituito dal nuovo requisito di reddito da lavoro annuale, pari a 4.931 euro.
Pertanto, già dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge 25/2021 di conversione del decreto sopra citato), l’Istituto di previdenza riconosce il diritto alla liquidazione dell’assegno mensile di invalidità anche ai richiedenti che svolgono un’attività lavorativa ma il cui reddito annuale non superi la soglia indicata.
Le domande che erano state presentate e non accolte a causa di quanto disposto dal Messaggio INPS 3495 del 14 ottobre 2021 sono già state riesaminate d’ufficio. Il documento di prassi INPS a cui fare riferimento, alla luce del DL 146/2021, è quindi il messaggio 28 dicembre 2021, n. 4689.
In pratica, si ridefinisce il concetto di “inattività lavorativa” di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Di conseguenza, viene riconosciuto il diritto alla prestazione economica anche quando il richiedente svolga un’attività con reddito annuale non superiore a € 4.931,00 (come previsto dall’articolo 14-septies del decreto-legge n. 663 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1980).