Con la Valle d’Aosta che fa da apripista il 2 del mese, partono dal 4 gennaio 2025 i saldi invernali in tutta Italia, il sabato che precede l’Epifania. Ultimo a partire è l’Alto Adige, dove gli sconti di fine stagione iniziano mercoledì 8.
Vediamo il calendario dettagliato, per Regione e Provincia autonoma.
Quando iniziano i saldi invernali 2025
Di norma i saldi durano fino a due mesi, ma alcune Regioni che prevedono periodi di svendite inferiori, ad esempio di 45 giorni o addirittura di 30 giorni. Per le Province autonome le regole sono stabilite localmente, con un calendario specifico di inizio e fine saldi.
Calendario regionale dei saldi di fine stagione
Ecco di seguito la tabella con il calendario regionale dei saldi 2025
REGIONI | SALDI |
Abruzzo | 4 gennaio (60 giorni) |
Basilicata | 4 gennaio – 1 marzo |
Calabria | 4 gennaio (60 giorni) |
Campania | 4 gennaio (60 giorni) |
Emilia Romagna | 4 gennaio ( 60 giorni) |
Friuli Venezia Giulia | 4 gennaio – 31 marzo |
Lazio | 4 gennaio (6 settimane) |
Liguria | 4 gennaio (45 giorni) |
Lombardia | 4 gennaio – 4 marzo |
Marche | 4 gennaio – 1 marzo |
Molise | 4 gennaio (60 giorni) |
Piemonte | 4 gennaio (8 settimane) |
Puglia | 4 gennaio – 28 febbraio |
Sardegna | 4 gennaio (60 giorni) |
Sicilia | 4 gennaio – 15 febbraio |
Toscana | 4 gennaio (60 giorni) |
Umbria | 4 gennaio – 4 marzo |
Veneto | 4 gennaio – 28 febbraio |
Valle d’Aosta | 2 gennaio (30 giorni) |
Provincia Autonoma di Trento | Data libera (per 60 giorni) |
Distretto di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina | 8 gennaio – 5 febbraio |
Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, S. Cristina, Selva Gardena | 8 marzo – 5 aprile |
Distretto di Merano e Burgraviato | 8 gennaio |
Valle Isarco e Alta Valle Isarco | 8 marzo – 5 febbraio |
Val Pusteria / Val Venosta | 8 marzo – 5 febbraio |
Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta | 8 marzo – 5 aprile |
Regole per acquisti in saldo a norma di legge
I saldi sono vendite straordinarie assoggettate alla disciplina del Dlgs n. 114/1998 e della Legge 248/2006, alle delibere regionali e alla direttiva europea 2019/2161, recepita con decreto legislativo del 7 marzo 2023.
- Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo l’acquisto è a discrezione del venditore a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme; in questo caso c’è obbligo di riparazione o sostituzione, altrimenti riduzione ulteriore o restituzione del prezzo pagato, se segnalato dal compratore entro due mesi.
- Prova dei capi: a discrezione del venditore.
- Pagamenti: i pagamenti elettronici devono essere accettati secondo i termini della normativa nazionale.
- Prodotti in vendita: i capi in saldo devono avere carattere stagionale o suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo.
- Indicazione del prezzo: obbligo di indicare il prezzo vendita, lo sconto e il prezzo finale.
Per tutti i dettagli, si può visitare la pagina dedicata sul sito di Confcommercio.