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Ammortizzatori sociali: sussidio anche con un solo dipendente

di Anna Fabi

10 Novembre 2021 09:00

Le imprese senza cassa integrazione dovranno rientrare in un Fondo bilaterale o nel FIS se hanno almeno un dipendente: riforma ammortizzatori in Manovra.

Dal primo gennaio 2022, gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro diventano disponibili per tutte le imprese di qualunque settore con almeno un dipendente: quelle che non hanno diritto alla cassa integrazione ordinaria (prevista per edilizia e industria rientrano o nei fondi bilaterali oppure nel fondo di integrazione salariale. La riforma amplia la platea dei beneficiari, nell’ottica di un sistema di tutele universale.

Fondo di Integrazione Salariale

La Legge di Bilancio 2022 modifica l’articolo 29 del decreto legislativo 148/2015, allargandolo alle imprese che hanno almeno un dipendente (attualmente ce ne vogliono almeno cinque). Pertanto, tutte le imprese, perché abbiano almeno un lavoratore assunto con contratto dipendente, avranno diritto all’integrazione salariale garantita dal FIS per periodi di sospensione dell’attività decorrenti dal primo gennaio 2022.

  • Il Fondo verserà un assegno di integrazione salariale per 13 o 26 settimane, rispettivamente per le imprese con più o meno di cinque dipendenti.
  • Le aliquote di finanziamento sono pari allo 0,5% per i datori di lavoro fino a cinque dipendenti e allo 0,8% da sei in su, con un contributo addizionale del 4% connesso all’utilizzo dell’ammortizzatore sociale. Dal 2025, l’aliquota si ridurrà del 40% per le PMI fino a cinque dipendenti che negli ultimi 24 mesi non abbiano utilizzato ammortizzatori.

Fondi bilaterali

Per quanto riguarda i fondi bilaterali, la riforma introduce una modifica analoga (in questo caso, andando a modificare l’articolo 26 del dlgs 148/2015). Dal primo gennaio 2022 rientrano pertanto nella disciplina dei fondi bilaterali anche le imprese fino a cinque dipendenti:

  • i fondi già costituiti dovranno uniformarsi alle nuove normative,
  • per le altre imprese le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipuleranno accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie.