Dal 1° gennaio 2022, per avere diritto al sussidio di disoccupazione NASpI, non sarà più necessario aver svolto almeno 30 giornate di lavoro effettivo: lo prevede il disegno di Legge di Bilancio approvato dal Governo, che tra le tante novità sposta inoltre al sesto mese invece del quarto) la riduzione del 3% sull’assegno mensile. Resta invece confermata la durata del trattamento: la metà delle settimane lavorate nel quadriennio precedente alla disoccupazione involontaria (massimo di 24 mesi). Profonde modifiche anche per la Dis-Coll, il sussidio di disoccupazione destinato ai collaboratori iscritti alla gestione separata INPS, che diventa più sostanzioso e di maggiore durata.
Le novità sui due sussidi rientrano nel più vasto capitolo dedicato alla riforma degli ammortizzatori sociali in Manovra, prevista dal PNRR e attuata tramite la Legge di Bilancio il 2022.
NASpI 2022
La Manovra 2022 interviene sui requisiti di accesso al sussidio, rendendoli meno stringenti, e sull’importo dell’assegno, limitando l’impatto dei tagli previsti per legge. Inoltre, viene esteso il beneficio a nuove categorie di lavoratori.
Requisiti
Con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2022, viene meno il requisito NASpI delle 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Restano in vigore gli altri requisiti:
- in stato di disoccupazione;
- almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti.
Riduzione mensile
Per eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2022, la riduzione del trattamento (pari al 3% sull’importo del sussidio mensile), scatterà a decorrere dal sesto mese di fruizione (applicato il primo giorno). Se il beneficiario NASpI ha già compiuto i 55 anni di età alla data di presentazione della domanda di sussidio, inoltre, il taglio dell’assegno slitta al primo giorno dell’ottavo mese di fruizione.
Nuovi beneficiari
Dal 1° gennaio 2022, la NASpI viene estesa agli operai agricoli che perdono in lavoro, se avevano un contratto a tempo indeterminato presso cooperative e consorzi (di cui alla legge n. 240/1984) di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o di soci. Di conseguenza, viene esteso a questi datori di lavoro (cooperative e loro consorzi) l’obbligo di versamento della relativa contribuzione.
Dis-Coll 2022
- L’importo del sussidio Dis-Coll per i collaboratori in gestione separata, per eventi di disoccupazione dal 1°gennaio 2022, subirà la riduzione del 3% dal sesto mese.
- Per quanto concerne la durata del trattamento, viene stabilito che la fruizione del sussidio raddoppi, diventando pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente alla cessazione del lavoro fino alla cessazione stessa, per una durata massima di 12 mesi.
- Ai titolari Dis-Coll viene riconosciuta anche la copertura figurativa ai fini pensionistici per l’intero periodo della prestazione (entro il tetto di 1,4 volte il massimo mensile del sussidio).
- Collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, nonché amministratori e sindaci, dal 1° gennaio 2022 dovranno versare un’aliquota contributiva maggiorata rispetto a quella attuale (da 0,51 a 1,41%), parificata a quella NASpI.