Sbloccati i licenziamenti anche nelle imprese dove era rimasti l’obbligo fino al 31 ottobre 2021: dal 1° novembre è di nuovo possibile licenziare anche nelle aziende del terziario, nelle piccole imprese e nei settori artigianato, tessile, abbigliamento e pelletteria.
Il blocco persisteva dal febbraio 2020, per mitigare gli effetti drammatici della crisi Covid nel mercato del lavoro, più volte prorogato ed infine arrivato al capolinea ma con la contemporanea introduzione di nuovi ammortizzatori sociali emergenziali: in particolare, lo sblocco interessa i licenziamenti collettivi e quelli individuali per giustificato motivo oggettivo.
Blocco con cassa Covid
Nel decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022, sono concesse ulteriori periodi di cassa Covid, fruendo delle quali permane il blocco fino al 31 dicembre 2021. Le nuove tranche sono utilizzabili dopo il 31 ottobre 2021, a condizione che si siano esaurite le precedenti. In dettaglio, per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili alla pandemia, si tratta di:
- 13 settimane di cassa integrazione in deroga (CIGD) per terziario, commercio, artigianato e giornalisti (dopo le 28 settimane già fruite);
- 9 settimane di cassa integrazione ordinaria (CIGO) senza il versamento del contributo addizionale per il comparto tessile, abbigliamento e pelletteria (dopo le 17 settimane già fruite).
In pratica, in base all’attuale regola, i datori di lavoro che usano queste nuove settimane di cassa Covid non possono licenziare nel corrispondente periodo, a meno di accordi collettivi raggiunti con i sindacati che prevedono la pensione anticipata con incentivo all’esodo, oppure nei casi di cessazione definitiva dell’attività o della sua messa in liquidazione.
Per la nuova cassa integrazione, l’INPS ha rilasciato la nuova piattaforma unica per la gestione delle domande di integrazione salariale.
La domanda si trasmette entro il mese successivo all’inizio della sospensione o riduzione dell’attività coperta da ammortizzatore sociale. Per il primo mese, però, la richiesta si effettua entro il 30 novembre.
Il datore di lavoro può anticipare il trattamento oppure chiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, inviando tutta la documentazione per il versamento o il saldo entro le stesse scadenze.