Tra pensioni di inabilità lavorativa (invalidità civile) e assegni di invalidità ordinaria spesso si fa confusione, essendo prestazioni simili per caratteristiche e destinatari. Ci sono però specifiche differenze e dunque è importante fare chiarezza.
Vediamo cosa prevede la normativa vigente, mettendo a confronto le due misure per dipendenti, autonomi o parasubordinati in condizioni di disabilità più o meno grave e incidente sulla capacità di svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa.
Assegno ordinario di invalidità lavorativa
L’Assegno Ordinario di Invalidità lavorativa è una prestazione economica erogata a domanda dall’INPS in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità permanente di natura mentale o fisica tale da essere causa di una incapacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.
Tali condizioni sanitarie devono essere accertate dai medici delle Sedi INPS competenti. Una volta riconosciuta l’infermità invalidante, l’assegno ordinario viene riconosciuto per tre anni, da riconfermare per altri tre previa domanda dell’interessato e accertamento della permanenza dello stato invalidante, fino ad un massimo di tre riconoscimenti successivi, dopo di che l’assegno ottiene una conferma definitiva.
La differenza principale con la pensione di inabilità è che con l’Assegno di invalidità si può comunque continuare a lavorare, a certe condizioni, mentre con la pensione è vietato.
Requisiti per l’Assegno Ordinario di Invalidità
Hanno diritto all’assegno di invalidità i lavoratori:
- dipendenti;
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- iscritti ad alcuni fondi pensione sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.
=> Pensione invalidità lavoratore autonomo: come funziona
Oltre alla riduzione permanente di due terzi della capacità lavorativa, per ottenere l’assegno ordinario di invalidità è necessario:
- essere assicurati presso l’INPS da almeno 5 anni;
- contare su un’anzianità contributiva pari ad almeno 5 anni (260 contributi settimanali), dei quali almeno tre anni (156 contributi settimanali) versati negli ultimi cinque anni.
Assegno ordinario invalidità: quali compatibilità?
L’assegno ordinario di invalidità (e questa è una delle principali differenze con la pensione di inabilità) viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso ogni anno il lavoratore viene sottoposto a verifica sanitaria, che può essere richiesta anche direttamente dall’interessato. L’assegno ordinario di invalidità è incompatibile invece con:
- l’indennità di mobilità (rimane la facoltà di opzione del trattamento più favorevole);
- i trattamenti di disoccupazione;
- le rendite vitalizie erogate dall’INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, o con le provvidenze per invalidità civile, se è riferito alla stessa causa.
I periodi coperti dall’assegno, in assenza di contributi da lavoro, a differenza della pensione di invalidità, vengono considerati utili per il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Come si richiede l’Assegno Ordinario di invalidità
Sul sito INPS è disponibile l’apposito servizio “Assegno ordinario di invalidità per persone con capacità lavorativa ridotta”, che permette di presentare la domanda per lavoratori dipendenti, per autonomi e per iscritti alla Gestione Separata, nel caso in cui la loro capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
Il servizio è accessibile direttamente o tramite Patronato. Dalla stessa pagina, anche i medici possono richiedere il Certificato SS3 (istanza di invalidità) per avviare la pratica.
L’Assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di domanda se risultano tutti i requisiti sia sanitari sia amministrativi.
Quanto dura l’Assegno ordinario
L’Assegno ordinario di invalidità ha validità triennale. Si può chiedere la conferma entro sei mesi dalla scadenza (senza soluzione di continuità) oppure entro 120 giorni dalla scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l’Assegno di invalidità viene confermato automaticamente, salvo i casi in cui sia prevista la revisione.
Trasformazione da assegno di invalidità a pensione di vecchiaia
Con il raggiungimento dell’età pensionabile, se il beneficiario è in possesso dei requisiti contributivi previsti dalla vigente normativa, l’assegno viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia, cosa che non avviene per la pensione di inabilità (bisogna presentare apposita richiesta).
Al raggiungimento dei 67 anni, dunque, il trattamento di invalidità civile si trasforma in Assegno Sociale, che corrisponde in pratica ad una pensione di vecchiaia con trattamento minimo.
Pensione di inabilità lavorativa
La pensione di inabilità lavorativa (invalidità civile) è una prestazione economica, erogata a domanda dall’INPS, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale condizione può essere anche preesistente all’assunzione.
Requisiti per la pensione di inabilità
Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:
- dipendenti;
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- iscritti alla Gestione Separata.
Oltre all’infermità o una patologia che sia causa della permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro, per ottenere l’assegno ordinario di invalidità è necessario (come per l’assegno ordinario di inabilità):
- essere assicurati presso l’INPS da almeno 5 anni;
- contare su un’anzianità contributiva pari ad almeno 5 anni (260 contributi settimanali), dei quali almeno tre anni (156 contributi settimanali) versati negli ultimi cinque anni.
La pensione può essere soggetta a revisione, a seguito della quale:
- se viene accertato il sussistere delle condizioni, la pensione può essere confermata;
- se viene accertato il recupero della capacità lavorativa, la pensione può essere revocata;
- trasformata in assegno ordinario di invalidità qualora si accerti una invalidità inferiore al 100% ma superiore ai due terzi.
Pensione di inabilità: quali compatibilità?
Diversamente dall’assegno di inabilità, la pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente nonché con l’iscrizione agli albi professionali, o agli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi quali artigiani, commercianti, coltivatori diretti.
La pensione inabilità, come l’assegno, non è cumulabile con le rendite vitalizie INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, o con le provvidenze per invalidità civile, se è riferito alla stessa causa.
Anche in caso di riconoscimento della pensione di inabilità è possibile richiedere l’assegno mensile per assistenza personale e continuativa qualora sussista la condizione sanitaria, ovvero l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o la necessità di assistenza continua per chi non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
L’assegno non spetta però nel caso di ricovero in istituto se la retta è a carico dello Stato o di enti pubblici.
INPS per i trattamenti di invalidità
Dal 1° giugno 2023, l’INPS è l’unico ente preposto all’accertamento delle condizioni di inabilità e inidoneità al lavoro per tutte i dipendenti statali, al posto delle commissioni mediche ASL.