Per i lavoratori con handicap non inferiore all’80% l’attuale sistema previdenziale italiano prevede specifiche agevolazioni: una pensione anticipata agevolata, accessibile quindi con requisiti ridotti rispetto a quelli ordinariamente previsti per la pensione di vecchiaia. Tuttavia, nelle tutele previdenziali previste per queste categorie protette dal cosiddetto decreto Amato (D.lgs. 503/1992) restano esclusi i dipendenti del settore pubblico e i lavoratori autonomi. Gli autonomi invalidi civili hanno però la possibilità di ottenere a partire dai 63 anni di età l’APe Sociale, coloro che hanno un’accertata, assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa possono richiedere la pensione di inabilità. Vediamo i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni previste per la pensione anticipata riservata ai lavoratori autonomi con disabilità accertata.
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Pensione invalidità autonomi con APe Social
Introdotta dal 1° maggio 2017 con la legge n. 232/206, in via sperimentale (in attesa di rinnovo ed ampliamento con la Riforma pensioni 2022), l’APe Social riconosce ai lavoratori con una invalidità pari o superiore al 74%, almeno 63 di età e 30 di contributi (anche cumulando la contribuzione sparsa in più gestioni INPS), un sussidio di accompagnamento alla pensione di vecchiaia pari all’importo della pensione maturata al momento di accesso allo strumento entro un massimo di 1.500 euro lordi al mese. Per le donne il requisito contributivo è ridotto di un anno per ogni figlio fino ad un massimo di due anni.
Agli autonomi, però, non viene riconosciuta la maggiorazione contributiva per i lavoratori invalidi dipendenti pubblici e privati, beneficio riservato ai lavoratori dipendenti invalidi almeno al 74% che ne facciano richiesta dall’articolo 80, comma 3 della legge 388/2000 di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, fino al limite massimo di cinque anni, utile ai fini del diritto alla pensione (e alla determinazione della sua misura per le anzianità soggette al calcolo retributivo).
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Pensione di inabilità per autonomi
La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata su domanda dall’INPS in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. A poter richiedere la pensione di inabilità sono i lavoratori:
- dipendenti;
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
Come requisiti, oltre alla assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale, vengono richiesti:
- essere assicurati presso l’INPS da almeno 5 anni;
- avere un’anzianità contributiva pari ad almeno 5 anni (260 contributi settimanali), dei quali almeno tre anni (156 contributi settimanali) siano stati versati negli ultimi cinque anni;
- la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
- la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;
- la cancellazione dagli albi professionali;
- la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
L’assegno ordinario di invalidità è infatti incompatibile con l’indennità di mobilità, ma rimane la facoltà di opzione del trattamento più favorevole, i trattamenti di disoccupazione e le rendite vitalizie erogate dall’INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, o con le provvidenze per invalidità civile, se è riferito alla stessa causa.
Gli autonomi che hanno diritto alla pensione di inabilità possono chiedere anche l’assegno mensile per assistenza personale e continuativa se si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e se non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
La pensione viene calcolata incrementando l’anzianità contributiva maturata con i contributi necessari a coprire il numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione di inabilità e il compimento dei 60 anni di età, fino ad un massimo di 40 anni di contributi totali (2.080 contributi settimanali). L’importo viene determinato con il sistema di calcolo:
- misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo);
- contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.
La pensione di inabilità per autonomi, così come per i dipendenti, decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e può essere soggetta a revisione su iniziativa dell’INPS, secondo quanto previsto dall’articolo 9 della legge 222/1984. A seguito della procedura di revisione la prestazione può essere:
- confermata;
- revocata, se viene accertato il recupero della capacità lavorativa a più di un terzo;
- trasformata in assegno ordinario di invalidità qualora si accerti una invalidità inferiore al 100% ma superiore ai due terzi.
Al raggiungimento dell’età pensionabile, la pensione di inabilità viene trasformata su richiesta del beneficiario in pensione di vecchiaia, se il lavoratore è in possesso dei requisiti contributivi previsti.