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Nuova cassa Covid fino a dicembre: requisiti e beneficiari

di Anna Fabi

19 Ottobre 2021 10:30

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Altre 13 settimane di cassa in deroga e 9 di CIG ordinaria per aziende private, entro fine anno e con divieto di licenziare: la norma nel decreto fiscale.

Il testo portato in CdM del decreto fiscale Collegato alla Legge di Bilancio 2022 prevede altre 13 settimane di cassa integrazione in deroga e altre 9 settimane di cig ordinaria, utilizzabili entro fine 2021, per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID. La norma è inserita nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e prevede, per chi utilizza gli ammortizzatori, la conseguente proroga del divieto di licenziamenti.

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Dunque nuova tranche da 13 settimane di Assegno ordinario o cassa in deroga con causale COVID nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza versamento del contributo addizionale. Le imprese con diritto alla CIG ordinaria hanno invece ulteriori 9 settimane sempre utilizzabili nello stesso periodo. In entrambi i casi, il nuovo periodo è riconosciuto ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di 28 o 17 settimane precedentemente previsto dai provvedimenti anti Covid (articolo 8, comma 2, decreto legge 41/2021, e articolo 50-bis, comma 2, decreto 73/2021).

La domanda si presenta all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto (quindi, entro il 30 novembre).

Il datore di lavoro può anticipare il trattamento, in base all’articolo 22-quater, comma 4, del decreto 18/2020, oppure prevedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, nel qual caso va inviata tutta la documentazione per il pagamento o il saldo dell’integrazione salariale ,entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale oppure, se posteriore, entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

Attenzione: i datori di lavoro che utilizzano gli ammortizzatori sociali sopra descritti non possono licenziare. In altri termini, l’utilizzo della nuove settimane di integrazione salariale comporta lo stop ai licenziamenti per tutta la durata degli ammortizzatori. Restano esclusi dal divieto i casi di cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, liquidazione o fallimento.