I datori di lavoro dl settore privato che abbiano fruito per intero dell’esonero INPS alternativo alla cassa integrazione Covid previsto dal DL 104/2020, possono ugualmente accedere al secondo esonero introdotto dal DL 137/2020, rinunciando a una quota del beneficio già richiesto, “anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio”. I chiarimenti e le istruzioni del caso sono contenuti nel messaggio INPS n. 3475 pubblicato il 14 ottobre 2021, che viene incontro alle numerose imprese che, al 25 dicembre 2020, avevano già integralmente fruito del primo esonero, precludendosi l’accesso al secondo.
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In base alla norma contenuta nel DL 137/2020 convertito nella Legge 176/2020, i datori di lavoro privati (escluso il settore agricolo) che non richiedano nuovi trattamenti di integrazione salariale avevano diritto ad un esonero dal versamento dei contributi previdenziali con la rinuncia alla frazione di esonero richiesto in precedenza e non goduto (anche per una frazione dei lavoratori interessati), contestualmente la possibilità di presentare domanda per nuovi trattamenti di integrazione salariale. Senza la restituzione delle quote del beneficio goduto, invece, non è possibile accedere al nuovo esonero.
In assenza di una definizione normativa del concetto di “frazione di esonero” a cui rinunciare, per accedere alle misure previste dal decreto 137/2020, l’INPS ritiene soddisfatto il requisito anche se si rinuncia alla quota di esonero per un solo lavoratore. Con il messaggio si forniscono le istruzioni operative e contabili per i datori di lavoro che intendano esercitare la facoltà di rinuncia, da esercitarsi entro il termine di invio dei flussi contributivi relativi al mese di dicembre 2021.