La Legge 133/2021 in vigore dal 1° ottobre 2021, ha prorogato al 31 dicembre 2021 le tutele per i lavoratori fragili con certificazione sanitaria (cfr: Messaggi n. 171 e 1667 del 2021) che non possano svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.
Per prima cosa è stato prorogato al 31 dicembre 2021 il beneficio in base al quale i lavoratori fragili svolgono di norma:
la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Inoltre, per i fragili è prevista l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, con la conseguente erogazione della prestazione economica e accredito della contribuzione figurativa, per gli assicurati aventi diritto alla malattia del settore privato, entro i limiti del periodo massimo previsto per la qualifica e il settore di appartenenza. Tale tutela, tuttavia, è riconoscibile nell’ambito delle risorse stanziate, ossia 396 milioni di euro per il 2021. In merito alla tutela economica, nel confermare quanto già previsto dal messaggio n. 2842/2021, l’INPS si riserva di fornire successive indicazioni a seguito di un eventuale rifinanziamento. Eventuali ricorsi saranno presi in carico dalle Strutture INPS territoriali competenti e riesaminati in autotutela, in attesa di chiarimenti ministeriali.